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01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

01/07/2009 

Sono esenti da Ici (art. 7 D. Lgs. 504/1992):a) i fabbricati posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra i detti enti (o fra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti), dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/78, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;b) i fabbricati classi

01/01/2008 

Sono tali le aree che, in base agli strumenti urbanistici generali vigenti (Piano Regolatore, Piano di Fabbricazione) o ai loro piani attuativi (Piano Pluriennale di Attuazione - PPA; Piano di Inquadramento Operativo - PIO; Piano di Lottizzazione - PL), risultino sfruttabili agli effetti edificatori, anche quando tali strumenti ne prevedano l'esproprio.In ogni caso, l'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale definit

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