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09/12/2007 

Una società ha un'esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure essa potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.Tutte le società hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono.Si parla di soggetti colletti

08/03/2005 

08/03/2005 

La durata delle società di persone - Il termine di durata non è elemento essenziale per la costituzione delle società di persone. Le parti possono anche pattuire espressamente la durata indeterminata.Il termine, quando è previsto, determina, al suo verificarsi, lo scioglimento della società.Il termine può essere modificato o rimosso per volontà dei soci mediante:- proroga espressa. In questo caso tutti i soci espressamente decidono di porre un nuovo termine o di continuare la società a te

08/03/2005 

Nelle società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota conferita. Ciò comporta:- che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società;- che i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.Le vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non i

08/03/2005 

Per l'esercizio di un'attività economica, sono spesso necessari grossi investimenti che potrebbero superare le disponibilità finanziarie di una sola persona. L'esercizio dell'attività economica in forma societaria permette a più persone di investire e di lavorare insieme: così ciascuno potrà godere dei benefici dell'attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati e del lavoro prestato.In cambio dei beni apportati, si ottiene un corrispettivo, ossia una partecipazio

08/03/2005 

Ogni società deve indicare, nell’atto costitutivo, una sede legale, ove si presume che si svolga la sua attività amministrativa e gestionale.La società può istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza stabile, l’attività sociale.

08/03/2005 

La società ha nazionalità italiana quando, in Italia, si è perfezionato il procedimento di costituzione ed è stata effettuata l’iscrizione presso il Registro delle Imprese. La società italiana è, come tale, soggetta alla disciplina organizzativa e fiscale dettata del legislatore italiano.

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