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01/01/2010 

L'art. 68 del d.p.r. n. 917/1986 adotta il c.d. principio di cassa, in base al quale sono tassate nel periodo d'imposta solo le plusvalenze corrispondenti ai corrispettivi effettivamente percepiti in quel periodo (cfr. anche la Ris. Agenzia Entrate 10 ottobre 2008, n. 379/E). Quindi, facendo l'esempio di una cessione al prezzo di euro 100.000 (pagato in due tranches da euro 50.000 ciascuna, una nell'anno 2009 e una nell'anno 2010), con una plusvalenza realizzata pari ad euro 10.000, la plusvalen

01/01/2010 

L’amministrazione finanziaria ha avuto modo di rilevare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Tuir, “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Sulla base della disposizione citata, anche la costituzione di una servitù di passaggio, come qualsiasi altra servitù, va ricondotta all’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, concernente

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