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01/03/2019 - Articolo del notaio

RINUNCIA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETA' - Agevolazione "prima casa"

30/01/2019 - Articolo del notaio

IMPOSTE - RINUNCIA AL DIRITTO DI PROPRIETÀ E ALLA QUOTA DI COMPROPRIETÀ

08/03/2005 

La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:- quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;- quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (Ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);- quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto cos

08/03/2005 

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può avvenire anche a seguito di esclusione del socio dalla società.In alcune ipotesi l'esclusione opera di diritto (per es. nel caso in cui il socio  sia dichiarato fallito), in altri casi l'esclusione è rimessa alla volontà degli altri soci, quando ricorrano determinate cause previste dalla legge o dal contratto di società. In tutti i casi fin qui esaminati  in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio per morte recesso od esc

08/03/2005 

Se per qualsiasi causa il socio non intende più far parte della società, può esercitare il diritto di recesso.Precisamente, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente.Diversamente, se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa. Il contratto sociale può comunque prevedere altre ipotesi di recesso, specificandone le modalità di esercizio.

08/03/2005 

È ammesso che il singolo socio possa cessare di far parte della società. Cause di cessazione sono: la morte del socio, il recesso e l’esclusione.Il venir meno di uno o più soci per una delle suddette cause non determina, comunque, lo scioglimento della società.

08/03/2005 

Se un socio muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:- essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società; - essi possono decidere di

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