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22/06/2018 

PMI IN BORSA - Arriva il credito d’imposta per chi si quota in Borsa

08/07/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Obbligo di APE nei trasferimenti

16/12/2009 

Il punto 9 dell’All. A, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, stabilisce che il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:- l’edificio è di classe energetica G;- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.La predetta autodichiarazione costituisce un’alternativa alla dotazione dell’ACE da rendere in sede di trasferimento dell’immob

27/05/2009 

L'art. 19 del d.lgs. prescrive che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente è svolta, in presenza dello stesso, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità o di riconoscimento non scaduto, salvo quanto previsto per l'identificazione effettuata dal notaio.L'identificazione deve avvenire, in via alternativa: - prima dell'instaurazione del rapporto continuativo; - al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione

18/03/2009 

L’Italia si è posta all’avanguardia nell’uso legale della firma digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici. Fin dal lontano 1997 l’articolo 15 della L. 59/97 stabilisce infatti che "gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilev

01/03/2008 

Un contribuente che ha contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, successivamente all’acquisto ha eseguito lavori di ristrutturazione in base ad apposita abilitazione comunale che si stanno protraendo nel tempo, per cui l’immobile sarà adibito ad abitazione dopo circa 18/20 mesi dall’acquisto e non entro un anno come richiesto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Gli interessi passivi si possono detrarre, avvalendosi del fatto che gli immobili oggetto di r

09/12/2007 

Legalization is indispensable for a foreign public document to be valid in Italy. It consists only of the official certification - by the competent Italian consular or diplomatic authority abroad – of the legal status of the public official (or functionary) who has signed the document and the authenticity of his signature. If the document is issued by a foreign authority in Italy, it must be legalized by the Prefect in the district in which the foreign authority is located (except for the

09/12/2007 

La légalisation est une condition fondamentale pour qu’un acte étranger puisse produire ses effets juridiques en Italie. Il consiste uniquement dans l’attestation officielle – exprimée par l’autorité consulaire ou diplomatique italienne à l’étranger compétente – de la qualification juridique de l’officier public qui a signé l’acte, et de l’authenticité de sa signature. Si l’acte est émis par une autorité étrangère en Italie, il devra être légalisé par le préfet dans la circonscription duq

09/12/2007 

La legalizzazione è un requisito essenziale  affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.Essa consiste  solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma. Se l’atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l’autorità estera stessa

09/12/2007 

Foreign documents are those issued abroad by a foreign authority, even if they are in the Italian language, which in order to be used in Italy require legalization or an apostille.In this sense, a document prepared by an Italian consulate or ambassador abroad is not “foreign”, even if the parties are foreign. If it is written in a foreign language, the foreign document must also be accompanied by its “translation”.More precisely, the obligation to legalize a foreign document is currently stipula

09/12/2007 

On entend par un acte étranger un acte rédigé et parachevé à l’étranger par une autorité étrangère, même s’il est en langue italienne, qui pour pouvoir servir en Italie a besoin d’une légalisation ou d’une apostille. Dans ce contexte, n’est pas “étranger” l’acte rédigé par des consulats ou des ambassades italiennes à l’étranger, même si les parties sont étrangères. Si l’acte étranger est rédigé en langue étrangère, il devra en outre être accompagné de sa “traduction”. Plus précisément,

09/12/2007 

Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche  accompagnato dalla sua “traduzione”.Più precisamente, infatti, l’obbligo di legalizzazione per l’

09/12/2007 

The “formal” lodging of a deed with a notary, whether required by law (Article 33 of Presidential Decree 445/2000; Article 106 of the Notary Law) or requested by an individual, is intended first of all to impose a control on the legitimacy of the document lodged (i.e. a check that its contents do not contravene mandatory legal rules) and also to ensure its conservation over time.Checks on the contents of foreign documents, however, must be made with reference to so-called international public or

09/12/2007 

Le fait de déposer “formellement” un acte près du notaire, que ce soit la loi qui l’exige (article 33 D.P.R. 445/2000; article 106 de la loi notariale) ou que ce soit sur demande d’une personne a comme but et comme résultat d’imposer en premier lieu un contrôle de la légalité de l’acte déposé (à savoir la vérification que son contenu n’est pas contraire à des normes de loi contraignantes) et en garantit en outre la conservation dans le temps. Le contrôle sur le contenu de l’acte étranger

09/12/2007 

Il deposito “formale” di un atto presso un  notaio, che sia imposto dalla legge (art. 33 D.P.R. 445/2000; art. 106 Legge Notarile) ovvero richiesto da una persona, ha lo scopo ed il risultato di imporre innanzitutto un controllo sulla legittimità dell’atto depositato (cioè la verifica che il suo contenuto non è contrario a norme di legge imperative) ed inoltre ne assicura la conservazione nel tempo.Il controllo sul contenuto dell’atto straniero, tuttavia, dovrà essere attuato con riferimento al

16/10/2007 

È straniero, evidentemente, chi non è cittadino italiano. Tuttavia, nell’epoca della globalizzazione questa definizione negativa non è più sufficiente per identificare le regole giuridiche che si applicano ai “non-italiani”.Regole diverse, infatti, si applicano agli stranieri “comunitari”, cioè ai cittadini di Paesi appartenenti alla Unione Europea, rispetto ai cittadini “extra–comunitari”.Ma anche tra questi ultimi si dovrà ulteriormente distinguere tra coloro che sono in possesso di permesso d

01/07/2006 

L’agevolazione “prima casa” spetta, al ricorrere dei suoi presupposti, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto che la richiede. E così, lo straniero che compra in Italia la sua “prima casa” ha diritto a beneficiare dell’abbattimento delle imposte applicabili se (in estrema sintesi): a) si tratta dell’acquisto di una abitazione non di lusso; b) egli risiede (o vada a risiedere entro 18 mesi) oppure lavora nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto; c) in quel Comune egli no

01/07/2006 

L’agevolazione “prima casa” spetta, al ricorrere dei suoi presupposti, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto che la richiede. E così, lo straniero che compra in Italia la sua “prima casa” ha diritto a beneficiare dell’abbattimento delle imposte applicabili se (in estrema sintesi): a) si tratta dell’acquisto di una abitazione non di lusso; b) egli risiede (o vada a risiedere entro 18 mesi) oppure lavora nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto; c) in quel Comune egli no

06/05/2005 

La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata. Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato. L'autenticità della firma de

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