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29/02/2012 

Dal 9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001 , divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni (art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143 pubb. G.U. 8 maggio 1991 n. 106 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), lo st

30/01/2012 

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate in forza del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122. Come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare del 5 agosto 2010: - il nuovo comma 8 dell’art. 58 del d.lgs. 231 del 2007 fissa a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento

27/05/2009 

Il legislatore delegato ha inserito, all'interno del d. lgs., un importante gruppo di norme (17) riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché ulteriori restrizioni alla libera circolazione degli assegni. Limitazione all'uso di danaro contante che si traduce in tracciabilità dei pagamenti mediante una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari, i cui dati sono facilmente reperibili in caso di indagini dir

31/03/2008 

Individuazione del titolare effettivoMancata acquisizione delle modalità di pagamentoTracciamento delle modalità di pagamentoFrazionamento del pagamento Individuazione del titolare effettivo La mancata individuazione del titolare effettivo non è anomalia che va segnalata all'UIF, in assenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano l’operazione sospetta. Mancata acquisizione delle modalità di pagamento

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