Risultati ricerca

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Risultati ricerca

Forse cercavi: 317 117 817 217 19,7
17/05/2019 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - Guida alle agevolazioni fiscali

22/06/2018 

PMI IN BORSA - Arriva il credito d’imposta per chi si quota in Borsa

16/03/2018 

IRPEF - La Guida dell'Agenzia Entrate alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

22/09/2017 

IRPEF - La detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio

18/04/2017 

IMPOSTE - Resident not domicilied

19/12/2010 

Con l’istituzione del trust si origina, sui beni destinati al trust, un vincolo che vale a tenerli distinti dal restante patrimonio del trustee e che destina questi beni all’attuazione dello scopo indicato dal disponente. Pertanto, il trust non è un soggetto cui i beni del trust sono intestati: i beni sono intestati al trustee, ma appunto isolati dai restanti beni che gli appartengono e che con il trust non hanno attinenza. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, l’articolo 73 del dpr 917/1973, il

10/06/2010 

Circolare Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 23-04-2010, n. 21/E 4.4. Detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale in caso sostituzione del contratto di mutuo intestato ad un coniuge con un contratto cointestato ad entrambi D.: Nell'ipotesi in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i co

24/01/2010 

A norma dell’art. 23, comma 1, lett. f), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ai non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra l’altro, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso. Pertanto, ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 Tuir: - in linea generale, la plusvalenza è soggetta a tassazione, in quanto reddito derivante da bene immo

01/01/2010 

L'art. 68 del d.p.r. n. 917/1986 adotta il c.d. principio di cassa, in base al quale sono tassate nel periodo d'imposta solo le plusvalenze corrispondenti ai corrispettivi effettivamente percepiti in quel periodo (cfr. anche la Ris. Agenzia Entrate 10 ottobre 2008, n. 379/E). Quindi, facendo l'esempio di una cessione al prezzo di euro 100.000 (pagato in due tranches da euro 50.000 ciascuna, una nell'anno 2009 e una nell'anno 2010), con una plusvalenza realizzata pari ad euro 10.000, la plusvalen

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

In applicazione del principio di cassa suesposto (ex art. 68 del d.p.r. n. 917/1986), la giurisprudenza ha ritenuto che “Nella permuta di cosa presente con cosa futura (terreno contro unità immobiliari da costruire), la plusvalenza (nel caso di specie, in capo alla cedente) si realizza con il venire ad esistenza del bene futuro e non al momento della stipulazione del contratto; è pertanto in quel momento che la plusvalenza diventa tassabile (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1427).

01/01/2010 

Il primo vantaggio consiste nell'applicazione dell'aliquota "secca" del 20%, in luogo dell'aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (tenendo peraltro conto che, per le plusvalenze da cessione di terreni edificabili è prevista dall'art. 17, lett. g-bis), del d.p.r. n. 917/1986 la tassazione separata). Il secondo, importante vantaggio è quello previsto dal combinato disposto dei commi 495 e 498 dell'art. 1 della legge n. 266/20

01/01/2010 

La cessione effettuata da un imprenditore agricolo (di terreni edificabili, o di altri immobili) genera una plusvalenza qualificata come "reddito diverso" dall'art. 67 del  d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ed è anch’essa soggetta a tassazione nei casi previsti dal medesimo articolo 67 (Ris. Agenzia Entrate 7 maggio 2002, n. 137/E).

01/01/2010 

Le cessioni effettuate da enti non commerciali (associazioni, fondazioni, enti pubblici) e da società semplici ed enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia sono equiparate (a meno che si tratti di cessioni effettuate nell'ambito dell' attività commerciale eventualmente svolta dall'ente) a quelle effettuate da persone fisiche ai fini in oggetto; le relative plusvalenze costituiscono quindi "redditi diversi" agli effetti dell'art. 67 del d.p.r. n. 917/1986.

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

La fattispecie della plusvalenza immobiliare realizzata da soggetto privato è qualificata come "reddito diverso" dall'art. 67 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ed è soggetta a tassazione nei casi previsti dal medesimo articolo 67.

01/01/2010 

L'art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 parla di lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. La norma è stata interpretata nel senso che si richiede - per realizzare la fattispecie in oggetto - il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti, e la necessaria realizzazione di una pluralità di edifici. L'amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottiz

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

10/06/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Cessione immobili

01/03/2008 

Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19 per cento, da applicare a un ammontare massimo di 2.582,28 euro, gli interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per ultimare la costruzione di un’abitazione che il mutuatario abbia comprato mentre il fabbricato era già in costruzione: è quanto sancito dal’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 73/E del 3 marzo 2008.L’articolo 15, comma 1-ter, del dpr 917/1986, dispone infatti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

04/07/2006 

E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito). Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, ev

1