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01/07/2006 

Le agevolazioni “prima casa” si applicano, oltre che ai trasferimenti a titolo oneroso (come compravendite, permute, eccetera), anche ai trasferimenti a titolo gratuito, e cioè per successione ereditaria e per donazione. La “prima casa” in sede di successione mortis causa. Dopo l’avvenuta abolizione dell’imposta di successione, il trasferimento immobiliare che avviene per effetto di una trasmissione ereditaria sconta normalmente solo l’imposta ipotecaria (nella misura del 2 per cento) e l’im

08/03/2005 

Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni"). Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:- imposta ipot

08/03/2005 

Chi riceve in donazione un immobile dovrà sostenere il pagamento delle seguenti imposte:- imposta ipotecaria: nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;- imposta catastale: nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.Tuttavia queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione

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