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12/01/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Accomandatario che diventa accomandante

30/09/2015 

SOCIETA' - Accomandatario che diventa accomandante

30/09/2015 

SOCIETA' - Accomandatario che diventa accomandante

02/10/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Esclusione del socio senza verbale assemblea nella società di persone

24/07/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Fallimento - Atto esecutivo salva il socio accomandante

10/09/2009 

Con la costituzione di società nasce un’organizzazione di persone e di beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l’esercizio in comune di un’attività economica, attuata per mezzo di determinati conferimenti ai soci. La costituzione di società avviene con la stipula di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, l’atto costitutivo. Requisiti essenziali sono i conferimenti, l’esercizio in comune dell’attività economica e la partecipazione agli utili.

16/10/2007 

Se le parti vogliono associarsi costituendo una società di persone, possono farlo anche dando vita ad una società in accomandita semplice (d'ora in poi s.a.s.).Alla s.a.s. si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito esaminate. Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:- gli accomandatari,

16/10/2007 

Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna

16/10/2007 

Gli accomandanti sono soci esclusi, in linea di principio, dall'amministrazione della società.Essi possono, tuttavia, trattare o concludere singoli affari in nome della società, a condizione di essere muniti di una procura o di una autorizzazione  specifiche.Ciascun accomandante è responsabile per le obbligazioni sociali, limitatamente al conferimento effettuato in società. Non assume, quindi, ulteriori rischi, se non quello di perdere il valore del capitale conferito.Tuttavia, perde il bene

16/10/2007 

Per legge tutti i soci accomandatari sono amministratori della s.a.s..Tuttavia, l'atto costitutivo, può affidare l'amministrazione ad uno o alcuno degli accomandatari, escludendo gli altri dall'amministrazione.Agli accomandatari amministratori sono generalmente applicabili le regole dettate per gli amministratori di s.n.c.La loro responsabilità è identica a quella gravante sui soci di s.n.c., quindi, illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

16/10/2007 

La disciplina  della società in accomandita semplice è analoga sotto molto profili a quella della società semplice. Inoltre, quanto alla modifica soggettiva conseguente al trasferimento della quota sociale, occorre distinguere tra quota dell’accomandatario e quota dell’accomandante.Pensiamo all'ipotesi in cui uno dei soci accomandatari intenda trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo

16/10/2007 

La società per azioni costituisce sul piano storico e normativo il prototipo delle società di capitali, la cui disciplina analitica è applicabile anche alla società in accomandita per azioni e alla società a responsabilità limitata. Rispetto a questi tipi societari la s.p.a. si differenzia per la compresenza di due particolari elementi, ossia la responsabilità limitata di tutti i soci, che la distingue dalla s.a.p.a., in cui i componenti dell’organo amministrativo (soci accomandatari) rispon

16/10/2007 

La società in accomandita per azioni è una società per azioni modificata nella quale il potere di gestione spetta ad amministratori permanenti cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, la responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali.La caratteristica peculiare di tale tipo sociale consiste nella coesistenza di due diversi gruppi di azionisti: i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio confer

12/10/2006 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Società di persone - Trasformazione eteronoma - Maggioranze

08/03/2005 

Pensiamo all’ipotesi in cui le parti abbiano deciso di intraprendere un’attività imprenditoriale costituendo una società di persone.In generale, quali caratteristiche dovrà avere tale società?Innanzitutto, vi sarà la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali:- di tutti i soci, nella società in nome collettivo;- di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per i soci che non hanno  poteri di rappresentanza, nella società semplice;- dei soli soci accom

15/07/2004 - Articolo del notaio

SOCIETA' - società agricole - iap

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