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19/06/2018 - Articolo del notaio

DIVISIONE - Tassazione della divisione di masse plurime

19/04/2017 - Articolo del notaio

CONVIVENZE REGISTRATE - Il contratto di convivenza

25/04/2016 

Unioni civili e convivenze regolamentate

27/06/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Agevolazione prima casa in caso di cessione

26/08/2011 

La sentenza n. 17595 del 23 agosto 2011 della Corte di Cassazione interviene sull’ individuazione degli oneri inerenti che concorrono alla determinazione del costo fiscale di terreni e fabbricati ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di terreni (edificabili o agricoli acquistati da meno di 5 anni), posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, è passibile di generare reddito impo

08/10/2010 - Articolo del notaio

MUTUO - Rogito - Dati catastali (2)

19/02/2010 

Della questione si è occupata la Ris. Agenzia Entrate 30 maggio 2008, n. 218/E, secondo la quale:- la consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà non comporta in alcun modo realizzo di plusvalenza; - per verificare se la successiva cessione della piena proprietà comporta realizzo di plusvalenza tassabile (in particolare, se è decorso o meno il quinquennio a tal fine rilevante), occorre aver riguardo alla data di acquisto della nuda proprietà, e non alla data di acquisto dell’usufrutto

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Nel caso di terreni lottizzati acquistati oltre cinque anni prima dell' inizio della lottizzazione o delle opere, si assume come prezzo di acquisto il valore normale (cioé, il valore di mercato) nel quinto anno anteriore (a prescindere, quindi, dal prezzo di acquisto

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il prezzo di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili. La rivalutazione riguarda sia il prezzo di

01/01/2010 

In caso di immobili acquistati per donazione, la plusvalenza è sempre tassabile, ricorrendo le condizioni previste per le singole fattispecie (lottizzazione; edificabilità del terreno; cessione entro i cinque anni). Nell'ipotesi, peraltro, di cessione di fabbricati o terreni non edificabili, non si tiene conto della donazione ai fini della determinazione del costo di acquisto (che è, invece, quello sostenuto dal donante).Nel caso di cessione infraquinquennale, il quinquennio si computa a far dat

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

28/12/2009 

Secondo la Ris. Agenzia Entrate 31 marzo 2003, n. 78/E, occorre distinguere: - riguardo alla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - che comporta realizzo di plusvalenza a prescindere dalla gratuità o onerosità dell’acquisto, e del tempo trascorso da quest’ultimo - la rivendita di immobile usucapito genera plusvalenza tassabile; in questo caso, si considera come valore iniziale il valore dell’immobile dichiarato e liquidato in sede di registrazione della sentenza di usucapione

09/12/2007 

La comunione legaledei beni  è il regime patrimoniale che la legge italiana collega “automaticamente” al matrimonio, pur lasciando liberi gli sposi di scegliere delle regole diverse (quali la separazione dei beni o la comunione convenzionale).In sintesi, la comunione legale prevede che, in linea di principio, tutti i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, anche se formalmente intestati ad uno solo, appartengano in realtà ad entrambi. Ciò significa che per venderli, donarli, darli in

09/12/2007 

Il regime patrimoniale  è l’insieme di regole che disciplinano la proprietà e le modalità di amministrazione dei beni acquistati da due persone sposate tra loro mentre dura il matrimonio ed quando il matrimonio si scioglie per qualsiasi ragione (morte, divorzio).In altre parole, il regime patrimoniale indica i diritti che ciascuno dei coniugi ha sui beni acquistati (dall’uno o dall’altro coniuge, o da entrambi)  durante il matrimonio, sia per il periodo in cui il matrimonio sussiste, sia per il

01/05/2007 

La tematica dell’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” in sede di acquisto da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni è particolarmente complicata dal fatto che la normativa fiscale richiede di verificare in capo ad entrambi i coniugi, nei termini che oltre saranno meglio illustrati, il requisito della non titolarità di altri immobili.Procedendo con ordine, va innanzitutto ricordato che la disciplina dell’ agevolazione “prima casa” dispone che non può avvalersi

04/07/2006 

Sotto il profilo dei rapporti patrimoniali tra coloro che convivono senza essere formalmente coniugati, la legislazione vigente non spende una sola parola: essi sono considerati come dei perfetti estranei e ad essi non si possono applicare le regole della comunione legale dei beni. Quindi se Tizio e Caia convivono come farebbero se fossero coniugati, gli acquisti compiuti da ciascuno di essi rimangono nella titolarità esclusiva del coniuge che ha effettuato l’ acquisto stesso; perché l’acqui

01/07/2006 

L’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni rende necessario il coordinamento, con la disciplina fiscale della “prima casa”, delle norme settoriali sul regime degli acquisti effettuati dai coniugi in comunione; le une debbono tener conto delle altre al fine, da un lato, di non impedire l’applicazione dei benefici fiscali alle situazioni che lo “meritano”, e, dall’altro, al fine di non ostacolare, per questioni fiscali, lo scopo che il l

01/07/2006 

Per avvalersi dei benefici “prima casa”, l’acquirente deve dichiarare <<di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge>> con le agevolazioni “prima casa”. Per valutare la portata della norma in questione, vediamo questo esempio: Caio e Tizia sono coniugi in separazione dei

01/07/2006 

In caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici "prima casa" entro cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.Questa penalizzazione non si applica però nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", compri un altro immobile da adibi

01/07/2006 

Se il possesso dell'immobile è stato trasferito nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo del contribuente proporzionalmente alla durata del possesso: pertanto la rendita rivalutata va divisa per 365 e moltiplicata per il numero effettivo dei giorni di possesso.

12/12/2005 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Compravendita immobiliare - Prezzo valore - Plusvalenza

08/03/2005 

Cosa accade quando un soggetto è titolare di una impresa individuale ed a tale attività collaborano i suoi familiari ?Sovente tali rapporti si creano “di fatto” e i membri della famiglia non si preoccupano di regolare compiutamente i rapporti tra loro, tanto meno con accordi scritti.Ciononostante la legge riconosce particolari diritti ai familiari che collaborino con il titolare di una impresa.Più in particolare, statuisce la legge che nel caso in cui un familiare presti in modo continuativo

08/03/2005 

La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera in tra coniugi in mancanza di una diversa convenzione.Non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale dei beni: ne sono esclusi, ad esempio, i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al  matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione ad entrambi), i beni di uso strettamente personale.Una del

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