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11/09/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Società fiduciarie senza responsabilità di direzione

29/02/2012 

No. L’art. 21 del d.lgs. 231/07 impone al cliente l’obbligo di fornire indicazioni sul fiduciante, disponendo " I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità

19/12/2010 

Con l’istituzione del trust si origina, sui beni destinati al trust, un vincolo che vale a tenerli distinti dal restante patrimonio del trustee e che destina questi beni all’attuazione dello scopo indicato dal disponente. Pertanto, il trust non è un soggetto cui i beni del trust sono intestati: i beni sono intestati al trustee, ma appunto isolati dai restanti beni che gli appartengono e che con il trust non hanno attinenza. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, l’articolo 73 del dpr 917/1973, il

27/05/2009 

Gli obblighi di registrazione sono disciplinati dall'art. 36, il quale prevede: “1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In

09/12/2007 

La definizione del contenuto precipuo della funzione notarile ha formato oggetto di numerosi studi. Appare tuttora appagante l'analisi condotta dal D'Orazi Flavoni, il quale individua nell'àmbito della cosiddetta funzione notarile due differenti funzioni: la funzione di documentazione, anche detta di certificazione, cui fa espresso riferimento il primo comma dell'art. 1 L.N., e la funzione di adeguamento, riconducibile in parte al disposto degli artt. 28 e

10/02/2007 

Il trust ha una estesa possibilità di applicazione: può servire per suddividere reddito e patrimonio fra i discendenti, mantenere un patrimonio familiare unito nel tempo, proteggere figli minori in caso di divorzio, garantire creditori, gestire patti di sindacato, investire congiuntamente in una società, sostenere figlie che si sposano, assistere soggetti handicappati, controllare un gruppo industriale, rendere possibile la vendita di cespiti gravati da pesi, incassare crediti e ripartire il

14/03/2006 

La varietà delle applicazioni è infinita e si può cogliere prendendo in esame i casi di cui si è finora occupata la magistratura: * omologazione di prestito obbligazionario di Spa garantito da immobili in trust (Tribunale di Milano, 27 dicembre 1996); * omologazione di Srl unipersonale costituita da trustee di trust istituito da italiani in Italia (Tribunale di Genova, 24 marzo 1997); * non è nullo il trust testamentario lesivo della quota di legittima (Tribunale di Lucca, 23 settembre 1997)

14/03/2006 

I trust dei quali si ha notizia (non esiste per essi alcuna forma di registrazione) possono essere divisi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, con una netta prevalenza numerica dei primi. Tra i primi vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria, forse i più frequenti. Tra i secondi, la tipologia sembra più varia: garanzia di un prestito obbligazionario, i

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