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03/09/2018 

Studio Notarile Busani - Via Cordusio, 2 20123 Milano - Partita Iva: 01681340343 TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY Lo Studio Notarile Busani effettua il trattamento dei dati personali sensibili e comuni, su supporto cartaceo o digitale, per svolgere le attività derivanti dalle relazioni in essere

21/07/2018 

MINORENNE - Il concetto di "residenza abituale" nella normativa UE

19/04/2018 

ENTI NO PROFIT - La disciplina transitoria degli Enti del Terzo Settore (ETS)

21/02/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Aumento di capitale sociale di società in concordato

20/02/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Decisioni sulla gestione della società adottate dai soci

16/01/2018 - Articolo del notaio

CONVIVENZA - Gli effetti giuridici che derivano da una situazione di convivenza

11/01/2018 - Articolo del notaio

CONVIVENZA - Il contratto di convivenza

05/10/2017 - Articolo del notaio

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE - Il contratto di convivenza - I requisiti del contratto

22/09/2017 

IRPEF - La detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio

12/07/2017 - Articolo del notaio

UNIONI CIVILI & CONVIVENZA - I diversi tipi di convivenza e la loro regolamentazione

16/06/2017 - Articolo del notaio

CONVIVENZE REGISTRATE - La scelta del regime di comunione dei beni

19/04/2017 - Articolo del notaio

CONVIVENZE REGISTRATE - Il contratto di convivenza

06/04/2017 

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - Report annuale di Kroll sulle frodi nel mondo

14/09/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Governance

12/07/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Atto di fusione e opposizione dei creditori

25/04/2016 

Unioni civili e convivenze regolamentate

08/02/2016 - Articolo del notaio

FAMIGLIA - Filiazione

05/02/2016 

L’adozione è una figura giuridica di origine antica, che consentiva ad un soggetto che non aveva eredi di ""sceglierne"" uno. Nel tempo le regole in materia di adozione sono cambiate molto: oggi la legge prevede diverse figure di adozione e norme molto particolari regolano l’adozione dei minori di età. Tali disposizioni sono decisamente finalizzate alla tutela del minore, anche nel periodo che precede l’adozione vera e propria.Una specifica attenzione è prestata dalla legge nel controllo dei

04/02/2016 

Guida breve sui "nuovi" rapporti tra genitori e figli

30/12/2015 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Area fabbricabile - Area edificabile

24/10/2015 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Agevolazione "prima casa"

13/05/2015 

La Costituzione Italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale basata sul matrimonio. Con il termine ""famiglia"", quindi, si indicano le persone unite dal vincolo familiare che deriva dal matrimonio.

05/11/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - SpA - Recesso da parte del socio assente o dissenziente

22/11/2011 - Articolo del notaio

24/03/2010 

Il Consiglio dei Ministri è composto da tutti i Ministri (compresi quelli senza portafoglio) ed è presieduto dal Presidente del Consiglio, che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Il Consiglio dei Ministri è titolare delle funzioni governative fondamentali. Spettano a questo organo: - il potere di iniziativa legislativa, ivi compresa la predisposizione dei bilanci; - l’adozione dei decreti legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti governativi (funzioni espressamente regolate dal

01/01/2008 

Le spese per le quali è ammessa la detrazione devono essere sostenute nel periodo 1998 - 2010 per una serie di interventi effettuati in relazione a edifici situati in Italia, censiti al Catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'Ici per gli anni a decorrere dal 1997 (se dovuta).Gli interventi ammessi sono i seguenti: a) realizzazione di qualsiasi intervento di recupero, esclusa la ristrutturazione urbanistica, effettuati sulle parti comuni di edifici cond

16/10/2007 

Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna

16/10/2007 

Il funzionamento della società di capitali, nel suo modello tradizionale, si basa sulla necessaria compresenza di tre organi: l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo e l’organo di controllo (il collegio sindacale), che hanno sfere di competenza distinte.L’assemblea, che è organo sovrano in quanto competente a decidere i supremi atti di governo della società, può deliberare in sede ordinaria o straordinaria, con diversi quorum costitutivi e deliberativi e differenti modalità di verbaliz

16/10/2007 

La società per azioni costituisce sul piano storico e normativo il prototipo delle società di capitali, la cui disciplina analitica è applicabile anche alla società in accomandita per azioni e alla società a responsabilità limitata. Rispetto a questi tipi societari la s.p.a. si differenzia per la compresenza di due particolari elementi, ossia la responsabilità limitata di tutti i soci, che la distingue dalla s.a.p.a., in cui i componenti dell’organo amministrativo (soci accomandatari) rispon

10/02/2007 

Uno dei primi quesiti che l’interprete si trova a dover risolvere con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 2645-ter del Codice civile è quello della identità o meno tra il vincolo di destinazione e il trust.Da un primo esame della nuova disposizione introdotta dal legislatore italiano sembra emergere una sostanziale differenza tra le due figure, anche se non è affatto da escludere che vi siano alcuni casi in cui, in concreto, i due istituti possano assai simili.Un prima fondamenta

12/01/2007 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Società quotate - Modifiche statuarie - Amministratore indipendente (1)

11/01/2007 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Società quotate - Modifiche statutarie - Amministratore indipendente (3)

19/11/2006 - Articolo del notaio

EREDITA' - Successione transazionale - UE

12/10/2006 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Società di persone - Trasformazione eteronoma - Maggioranze

12/09/2006 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Compravendita immobiliare - Registrazione preliminare

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

04/07/2006 

Per la scelta del regime patrimoniale coniugale esiste una pluralità di opzioni. La più semplice è ovviamente quella del regime di comunione legale: l’aggettivo “legale” sta appunto a significare che si tratta di una disciplina che “scatta” per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione. Per evitare dunque l’automatico instaurarsi del regime di comunione legale (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno u

04/07/2006 

Se la comunione legale e la separazione dei beni sono i regimi patrimoniali più frequenti, essi non esauriscono il novero delle possibilità concesse dalla legge per organizzare il proprio matrimonio sotto il profilo patrimoniale. Si può ad esempio ricorrere alla "comunione convenzionale". Per comunione convenzionale si intende l’adozione di un regime patrimoniale che, avendo come base le regole della comunione legale dei beni, ne deroga taluni aspetti. Infatti, i coniugi, mediante un atto pu

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

04/07/2006 

Per la scelta del regime patrimoniale coniugale esiste una pluralità di opzioni. La più semplice è ovviamente quella del regime di comunione legale: l’aggettivo “legale” sta appunto a significare che si tratta di una disciplina che “scatta” per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione Per evitare dunque l’automatico instaurarsi del regime di comunione legale (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno un

01/07/2006 

L’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni rende necessario il coordinamento, con la disciplina fiscale della “prima casa”, delle norme settoriali sul regime degli acquisti effettuati dai coniugi in comunione; le une debbono tener conto delle altre al fine, da un lato, di non impedire l’applicazione dei benefici fiscali alle situazioni che lo “meritano”, e, dall’altro, al fine di non ostacolare, per questioni fiscali, lo scopo che il l

08/03/2005 

Per la legge italiana, sono “minori”  - cioè incapaci di compiere  efficaci atti giuridici - tutte le persone che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età. Proprio per la giovane età, i minori - secondo il diritto italiano -  meritano una particolare protezione, in quanto non ancora in grado di provvedere da soli a se stessi, né materialmente né moralmente.Quando i “giovani” siano stranieri (o figli di stranieri), però, il diritto  italiano prevede che si debba verificare se anche la loro “l

08/03/2005 

In termini molto semplici (volutamente riduttivi), sono straniere le società che non sono  state costituite in Italia (art. 25 della legge 218/95).A tali società, il diritto italiano ritiene applicabile le regole dello Stato in cui esse si sono costituite. Tuttavia – oltre a tali norme – alle stesse società si applica anche il diritto italiano se ed in quanto le società pongano in Italia la loro sede amministrativa ovvero svolgano in Italia la loro attività principale. Questo significa che se la

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