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26/10/2018 - Articolo del notaio

Le operazioni dei fondi immobiliari, delle SIIQ e delle SIINQ

10/08/2018 

Le società start-up innovative

23/03/2018 

IMPOSTE - La Guida dell'Agenzia Entrate sulle agevolazioni per chi porta la residenza in Italia

04/10/2017 

TUTELA DEL PATRIMONIO- Piani individuali di risparmio (PIR)

16/12/2009 

Fino al 1° luglio 2008, l'obbligo di allegazione riguardava i seguenti edifici:A) I "NUOVI EDIFICI", ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data del rilascio che bisogna fare riferimento);B) GLI EDIFICI RADICALMENTE RISTRUTTURATI, ossia gli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq. che siano stati

05/11/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Edilizia convenzionata - Imposta di registro - Vendite tra privati

04/07/2006 

Il riacquisto di un'abitazione entro un anno dalla vendita dell'abitazione precedentemente posseduta, genera un altro beneficio per l'acquirente: il credito d'imposta, cioè uno sconto sulle imposte cui egli deve far fronte. Più precisamente, per avere il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa occorre rispettare le seguenti condizioni: 1) il riacquisto deve essere effettuato entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione; 2) la precedente abitazione deve essere stata

01/07/2006 

L’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni rende necessario il coordinamento, con la disciplina fiscale della “prima casa”, delle norme settoriali sul regime degli acquisti effettuati dai coniugi in comunione; le une debbono tener conto delle altre al fine, da un lato, di non impedire l’applicazione dei benefici fiscali alle situazioni che lo “meritano”, e, dall’altro, al fine di non ostacolare, per questioni fiscali, lo scopo che il l

01/07/2006 

Per avvalersi dei benefici “prima casa”, l’acquirente deve dichiarare <<di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge>> con le agevolazioni “prima casa”. Per valutare la portata della norma in questione, vediamo questo esempio: Caio e Tizia sono coniugi in separazione dei

08/03/2005 

Chi riceve in donazione un immobile dovrà sostenere il pagamento delle seguenti imposte:- imposta ipotecaria: nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;- imposta catastale: nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.Tuttavia queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione

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