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02/03/2019 

SOCIETA' TRA AVVOCATI - Convegno Giuffrè 22.03.2019

16/09/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Società tra professionisti

27/07/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Società di engineering (ingegneria)

20/07/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - La costituzione della Società tra Professionisti (StP)

28/12/2017 - Articolo del notaio

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - Tipi sociali utilizzabili

17/05/2017 - Articolo del notaio

LAVORO AUTONOMO - Clausole vessatorie nel contratto di mandato professionale

05/03/2016 

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI - Associazione tra avvocati

15/08/2012 - Articolo del notaio

01/01/2008 

Per tutti gli interventi: a) permessi comunali che abilitano l'esecuzione dei lavori stessi o la comunicazione di inizio lavori (solo se necessari in considerazione della tipologia degli interventi da effettuare);b) documentazione catastale relativa all'immobile oggetto di intervento o, se mancante, la domanda di accatastamento;c) prova del pagamento dell'Ici per gli anni a decorrere dal 1997, se colui che richiede l'agevolazione era obbligato al pagamento (la ricevuta dell'

09/12/2007 

Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche  accompagnato dalla sua “traduzione”.Più precisamente, infatti, l’obbligo di legalizzazione per l’

06/05/2005 

Si possono autocertificare con dichiarazioni sostitute di certificazioni le seguenti situazioni o qualità (l’autocertificazione non richiede alcuna autenticazione da parte di un pubblico ufficiale):• la data e il luogo di nascita;• la residenza;• la cittadinanza;• il godimento dei diritti politici;• lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);• lo stato di famiglia;• l'esistenza in vita;• la nascita del figlio;• il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discenden

06/05/2005 

Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti. Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento. Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attest

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