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20/03/2011 

Il de cuius può prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano (perchè ad esempio deceduti prima del de cuius) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato. In tali casi il testatore può infatti indicare altri soggetti (cosiddetti “chiamati ulteriori”) che subentrino ai “primi chiamati” nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di “sostituzione ordinari

30/04/2009 

La nomina con la relativa assegnazione della sede avviene mediante decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

21/12/2005 

Con l'espressione “chiamati ulteriori” si intendono individuare coloro che subentrano in luogo del primo chiamato nel diritto di accettare l'eredità qualora questi non voglia (ad esempio perchè il patrimonio ereditario è oberato di debiti e quindi il chiamato rinuncia all'eredità) o non possa (ad esempio perchè morto prima del de cuius che l'ha nominato nel suo testamento) accettare l'eredità medesima. Il codice civile dispone diversi meccanismi sostitutivi: la sostituzione, la rappresentazi

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