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22/03/2010 

Sono fonti primarie i Trattati istitutivi delle Comunità europee e le modifiche ad essi apportati nel corso degli anni. I Trattati istitutivi di riferimento sono: - il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), entrato in vigore il 23 luglio 1952; - il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), entrato in vigore il 1 gennaio 1958;- il Trattato istitutivo della Comunità Europea per l’Energia Atomica (CEEA o EURATOM), entrato in vigore il 1 g

08/12/2007 

L’atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto nei registri immobiliari. La giurisprudenza di merito ammette quasi all'unanimità tale trascrizione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja. La prassi notarile è nel senso di accompagnare a tale trascrizione (eseguita contro il disponente e a favore del trustee) una seconda trascrizione (contro il trustee), al fine di fare emergere con maggiore chiarezza il vincolo sui beni nascente a seguito dell'is

16/10/2007 

Anche nelle s.n.c., può accadere che, durante la vita della società, i soci intendano apportare modifiche all'atto costitutivo.Se non è convenuto diversamente, tali modifiche devono essere adottate all'unanimità e devono risultare come per l’atto costitutivo da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata  in quanto  è prescritto dalla legge che anche le suddette modificazioni siano iscritte, su richiesta degli amministratori o del notaio, nel registro delle imprese per le medesim

16/10/2007 

Pensiamo all'ipotesi in cui si sia verificata una perdita nel capitale sociale, cosa è necessario fare?L'unica prescrizione di legge al riguardo prevede, che in caso di perdite, la società non può ripartire gli utili fra i soci fino a che il capitale non sia ridotto o reintegrato in misura corrispondente.Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, non esiste alcun obbligo di ridurre il capitale qualunque sia l'ammontare delle perdite, anche se esse siano tali da azzera

08/03/2005 

La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:- quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;- quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (Ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);- quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto cos

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