Risultati ricerca

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Risultati ricerca

08/12/2007 

Il trustee ha la titolarità dei beni costituiti in trust ed ha l’obbligo di amministrarli in conformità delle istruzioni dettate dal disponente. E' possibile tuttavia che l'atto istitutivo di trust ponga limiti all'attività del trustee. Qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui beni in trust o li abbia confusi con i propri beni personali saranno esercitabili, nei limiti consentiti dalle norme di conflitto del foro, i rimedi di cui all’art. 11, par

08/12/2007 

Il trust è rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla

08/12/2007 

La proprietà dei beni o diritti oggetto del trust spetta al trustee, il quale è però gravato dall'obbligo di amministrarli nell'interesse altrui. I beni o diritti oggetto di trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai rapporti giuridici personali del trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, né fanno parte del regime matrimoniale o della successione del trustee.  

1