23/03/2010
Per svolgere in piena libertà le proprie funzioni i membri del Parlamento godono di particolari garanzie (art. 68 della Costituzione), le cosiddette immunità parlamentari, che comprendono l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati e l’inviolabilità. Per insindacabilità s’intende che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 68, primo comma). L’inviolabilità riguarda invece la procedibilità ovver