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15/11/2018 - Articolo del notaio

CESSIONE DI AZIENDA - La deduzione delle passività dall'imponibile

20/09/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Responsabilità per vizi nella cessione di partecipazioni

22/06/2016 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Tassazione del finanziamento soci (Iva e imposta di registro)

13/04/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Cessione di quota e versamenti effettuati dal socio cedente a favore della società

09/03/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Cessione di partecipazioni e prelazione

08/02/2016 

La disciplina in tema di patto di famiglia prevede espressamente che all’atto negoziale prendano parte <<l’ imprenditore>>, i discendenti ai quali egli intende trasferire l’azienda di famiglia (o le partecipazioni che la rappresentino) e <<anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’ imprenditore>>. Vediamo dunque nel dettaglio chi sono i protagonisti del patto di famiglia.a) L’imprenditor

27/10/2015 

SOCIETA' - Cessione di quota e versamenti effettuati dal socio cedente a favore della società

27/10/2015 

SOCIETA' - Cessione di quota e versamenti effettuati dal socio cedente a favore della società

20/11/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - SrL - Nullo il patto anticoncorrenza restrittivo

17/10/2014 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Diritto edificatorio e volumetria

25/02/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Confermate le agevolazioni per fuori campo Iva

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

In applicazione del principio di cassa suesposto (ex art. 68 del d.p.r. n. 917/1986), la giurisprudenza ha ritenuto che “Nella permuta di cosa presente con cosa futura (terreno contro unità immobiliari da costruire), la plusvalenza (nel caso di specie, in capo alla cedente) si realizza con il venire ad esistenza del bene futuro e non al momento della stipulazione del contratto; è pertanto in quel momento che la plusvalenza diventa tassabile (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1427).

01/01/2010 

Il primo vantaggio consiste nell'applicazione dell'aliquota "secca" del 20%, in luogo dell'aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (tenendo peraltro conto che, per le plusvalenze da cessione di terreni edificabili è prevista dall'art. 17, lett. g-bis), del d.p.r. n. 917/1986 la tassazione separata). Il secondo, importante vantaggio è quello previsto dal combinato disposto dei commi 495 e 498 dell'art. 1 della legge n. 266/20

01/01/2010 

A norma dell'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, a seguito della richiesta - da rendersi in atto da parte del cedente - di applicazione dell'imposta sostitutiva, il notaio provvede all' applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva medesima, ricevendo la provvista dal cedente (il quale, quindi, deve pagare al momento dell'atto l'imposta calcolata mediante applicazione dell' aliquota del 20% alla plusvalenza realizzata). Il notaio comunica successivamente all'Agenzia delle entrate

01/01/2010 

L'unica coincidenza è il termine di cinque anni, ma le due ipotesi hanno presupposti e conseguenze differenti. Infatti: a) ai fini della disciplina delle plusvalenze, non si ha tassazione nel caso in cui il cedente abbia adibito ad "abitazione principale" (sua o dei suoi familiari) il fabbricato, ancorché questo non sia la sua "prima casa"; non ha, inoltre, nessuna importanza il fatto che si riacquisti o meno un altro fabbricato abitativo entro un anno dalla cessione; b) ai fini della discip

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

L'art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 parla di lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. La norma è stata interpretata nel senso che si richiede - per realizzare la fattispecie in oggetto - il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti, e la necessaria realizzazione di una pluralità di edifici. L'amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottiz

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

10/09/2009 

Nelle Società per Azioni il conferimento o finanziamento del socio deve essere effettuato in denaro. Qualora l’atto costitutivo lo consenta è altresì ammesso un finanziamento del socio avente ad oggetto beni materiali o immateriali valutabili in denaro o crediti. Non possono formare oggetto di conferimento (se non in maniera accessoria) le prestazioni di opera o di servizi. Di conseguenza non sono ammissibili i soci d’opera. Nelle società di capitali lo status di socio e la titolarità della part

08/11/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Trasformazione da fabbricato a terreno

01/03/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IVA - Reverse charge - Cessione fabbricati

10/08/2007 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Prima casa - Decadenza - Alienazione nuda proprietà

01/08/2007 

A carico di chiunque ceda la proprieta' (compravendita, donazione, eccetera) o il godimento (locazione, comodato) per oltre un mese di un fabbricato, e' stabilito l'obbligo di farne denuncia entro 48 ore all'autorita' locale di Pubblica sicurezza: si tratta del bensì anacronistico disposto dell'articolo 12 del decreto legge 59/78 (sostituito dalla legge di conversione n. 191/78) la cui inosservanza genera pero' non piacevoli sorprese, per la non indifferente sanzione pecuniaria amministrativa co

25/09/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IVA - Esenzione - Cessione immobili strumentali

30/03/2006 

IL PATTO DI FAMIGLIA 1. IntroduzioneCon l’introduzione nel nostro ordinamento del “patto di famiglia”, istituto da tempo atteso e caldeggiato, la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall’impresa e/o caratterizzata da una predominante dimensione mobiliare, può essere oggi programmata con lungimiranza.Per lungo (forse troppo) tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis causa sono rimaste del tutto indifferent

21/03/2006 

Il patto di famiglia appare, nella struttura delineata dal legislatore, un’operazione relativamente semplice, consistente in un unico atto negoziale al quale devono prendere parte, oltre all’imprenditore ed al suo “delfino”, tutti coloro che sarebbero legittimari qualora la successione si aprisse in quel momento. La prassi tuttavia sembra testimoniare che, in alcuni casi, l’operazione del trapasso generazionale della ricchezza familiare potrebbe essere più complessa ed articolata rispetto ad

14/12/2005 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Plusvalenza - Imposta sostitutiva (1)

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