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19/05/2019 - Articolo del notaio

CARTOLARIZZAZIONI - Nuove agevolazioni per ReoCo e LeasCo

16/05/2019 - Articolo del notaio

REOCO - Immobili ceduti con imposta di registro agevolata

13/12/2017 

COMPRAVENDITA - Regime Iva del fabbricato ceduto in corso di costruzione

13/12/2017 

COMPRAVENDITA - Regime Iva del fabbricato ceduto in corso di costruzione

13/12/2017 

COMPRAVENDITA - Regime Iva del fabbricato ceduto in corso di costruzione

13/12/2017 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Regime Iva del fabbricato ceduto in corso di costruzione

26/08/2011 

La sentenza n. 17595 del 23 agosto 2011 della Corte di Cassazione interviene sull’ individuazione degli oneri inerenti che concorrono alla determinazione del costo fiscale di terreni e fabbricati ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di terreni (edificabili o agricoli acquistati da meno di 5 anni), posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, è passibile di generare reddito impo

01/01/2010 

Trattandosi di immobile acquistato per successione, sono soggette a tassazione le plusvalenze in caso di lottizzazione, o nel caso si tratti di cessione di terreno edificabile. L'acquisto per successione rende la plusvalenza non imponibile se la cessione è effettata entro 5 anni dall'acquisto per successione.Nei casi di plusvalenza imponibile, il costo iniziale è dato dal valore indicato nella dichiarazione di successione, o successivamente accertato (ed eventualmente rivalutato, nel caso di

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (in altri termini, la donazione è "neutra" ai fini della determinazione della plusvalenza). In tutti i suddetti casi, riguardo al cos

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Nel caso di terreni lottizzati acquistati oltre cinque anni prima dell' inizio della lottizzazione o delle opere, si assume come prezzo di acquisto il valore normale (cioé, il valore di mercato) nel quinto anno anteriore (a prescindere, quindi, dal prezzo di acquisto

01/01/2010 

Comportano realizzo di plusvalenza gli atti a titolo oneroso, con i quali cioè l'immobile viene ceduto verso un corrispettivo: può trattarsi di una vendita, di una permuta, di un conferimento in società, ed in genere di qualsiasi atto in cui sia presente un corrispettivo dell'alienazione, anche di natura non pecuniaria. Può trattarsi o della cessione del diritto di proprietà, o anche della costituzione di un diritto reale (es., usufrutto, cessione di volumetria edificabile).

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il prezzo di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili. La rivalutazione riguarda sia il prezzo di

01/01/2010 

In caso di immobili acquistati per donazione, la plusvalenza è sempre tassabile, ricorrendo le condizioni previste per le singole fattispecie (lottizzazione; edificabilità del terreno; cessione entro i cinque anni). Nell'ipotesi, peraltro, di cessione di fabbricati o terreni non edificabili, non si tiene conto della donazione ai fini della determinazione del costo di acquisto (che è, invece, quello sostenuto dal donante).Nel caso di cessione infraquinquennale, il quinquennio si computa a far dat

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

09/12/2007 

Il venditore ha innanzitutto l’obbligo di consegnare l’immobile venduto nello stato di fatto in cui si trova, libero da persone e cose , all’acquirente al momento del contratto notarile di compravendita, contestualmente al saldo del prezzo, dunque. E’ sua facoltà, comunque, di consentire al futuro acquirente di immettersi nell’immobile anche prima del vero e proprio passaggio di proprietà, fermo restando che essendo egli ancora proprietario del bene ne è come tale sempre responsabile a livel

14/08/2007 - Articolo del notaio

MUTUO - Trasferimento immobiliare IVA

01/08/2007 

A carico di chiunque ceda la proprieta' (compravendita, donazione, eccetera) o il godimento (locazione, comodato) per oltre un mese di un fabbricato, e' stabilito l'obbligo di farne denuncia entro 48 ore all'autorita' locale di Pubblica sicurezza: si tratta del bensì anacronistico disposto dell'articolo 12 del decreto legge 59/78 (sostituito dalla legge di conversione n. 191/78) la cui inosservanza genera pero' non piacevoli sorprese, per la non indifferente sanzione pecuniaria amministrativa co

07/08/2006 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Compravendite immobiliari - Decreto Bersani

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