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16/01/2018 - Articolo del notaio

CONVIVENZA - Gli effetti giuridici che derivano da una situazione di convivenza

25/04/2016 

Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto revocabile, cioè può essere modificato oppure può essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.E' importante  tenere presente che il testamento non ha effetto subito, al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore.Per esempio, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per t

25/04/2016 

Unioni civili e convivenze regolamentate

05/02/2016 

La filiazione fa sorgere rapporti giuridici tra genitori e figli.In diritto vengono indicati come figli legittimi quelli nati tra soggetti legati da vincolo matrimoniale, e figli naturali quelli nati fuori del matrimonio.I genitori esercitano la potestà sui figli, e tra l’altro amministrano il loro patrimonio; è loro dovere mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; si noti che si tratta sia di un diritto che di un preciso obbligo. La legge pone a carico dei

01/11/2011 

Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la devoluzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (e “testatore” colui che redige un testamento). In mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni ad essi spettanti

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

04/07/2006 

Per la scelta del regime patrimoniale coniugale esiste una pluralità di opzioni. La più semplice è ovviamente quella del regime di comunione legale: l’aggettivo “legale” sta appunto a significare che si tratta di una disciplina che “scatta” per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione. Per evitare dunque l’automatico instaurarsi del regime di comunione legale (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno u

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

04/07/2006 

Per la scelta del regime patrimoniale coniugale esiste una pluralità di opzioni. La più semplice è ovviamente quella del regime di comunione legale: l’aggettivo “legale” sta appunto a significare che si tratta di una disciplina che “scatta” per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione Per evitare dunque l’automatico instaurarsi del regime di comunione legale (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno un

04/07/2006 

Il diritto ereditario è l’insieme delle regole che si applicano per destinare il patrimonio di un defunto ai suoi successori: si può trattare di una successione “testamentaria” (nella quale cioè i beneficiari sono individuati dal de cuius con un testamento) oppure di una successione “legittima” (nella quale cioè l’ individuazione dei successori, non effettuata mediante testamento o effettuata solo in parte, avviene secondo quanto dispone il codice civile, il quale prevede il subentro dei più

04/07/2006 

Il nostro diritto ereditario (e cioè l’insieme delle regole che si applicano per destinare il patrimonio di un defunto ai suoi successori) è sicuramente uno dei settori del nostro ordinamento in cui più si riflette il “peso” della tradizione: si tratta infatti di regole che hanno le loro radici in secoli lontani e che, assai ancorate appunto a valori “tradizionali”, ancor oggi da taluno molto sentiti, meno di qualsiasi altra regola si prestano a sollecitare istanze di cambiamento. Il nostro

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