01/07/2006
Si ha decadenza dall’agevolazione “prima casa” quando, in sede di verifica dei presupposti cui la concessione dei benefici fiscali è subordinata dalla legge, l’Agenzia delle Entrate rilevi l’insussistenza di detti presupposti e quindi la mendacità del contribuente sulla loro sussistenza. La decadenza comporta il recupero delle imposte “ordinarie” (e cioè quelle dovute se all’atto non fosse stata applicata la tassazione agevolata) oltre alla sanzione pari al 30 per cento del maggiore importo