01/03/2008
Sono cambiate, con la Finanziaria 2008, le condizioni per ottenere, nella stipula dei contratti di mutuo, il beneficio dell’imposta sostitutiva al 0,25 per cento. Fino al 31 dicembre 2007 la normativa in materia (articolo 18 dpr 601/1973; articolo 1-bis dl 168/2004 convertito in legge 191/2004; articolo 2 dl 220/2004 convertito in legge 257/2004) disponeva:a) l’aliquota del 2 per cento nel caso di mutuo destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una abitazione per