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08/02/2016 

La nuova legge dispone, quale requisito essenziale del patto di famiglia, che ad esso, oltre all’imprenditore, <<devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore>> (i legittimari dell’imprenditore sono il coniuge e i suoi figli; se i figli siano premorti, legittimari divengono i loro discendenti, cioè i nipoti dell’imprenditore; in mancanza di discendenti divengono legittima

06/12/2011 - Articolo del notaio

19/12/2010 

1) Il disponente (settlor) istituisce il trust indicando lo scopo da perseguire con riguardo ai beni che sono destinati all’attuazione del trust 2) Il disponente nomina il trustee (che può essere una persona fisica o una persona giuridica), indicandogli quali sono gli scopi che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento ai beni immessi nel trust 3) Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei red

13/12/2010 

Se il trust non può certo prescindere dalla volontà del disponente che lo istituisce, il ruolo centrale del trust comunque spetta senz’altro al trustee, e cioè al soggetto che il disponente designa al fine di perseguire lo scopo per il quale il trust viene istituito e per renderlo proprietario dei beni del trust. Il trustee è l’unico dei soggetti del trust il cui nome non è stato tradotto dall’inglese: infatti, il termine settlor è stato tradotto con "disponente", il termine beneficiary è st

11/12/2010 

Per trust "autodichiarato" si intende il trust istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee. In questo caso, evidentemente, non c’è alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee, in quanto, appunto il ruolo di trustee è assunto dallo stesso disponente. Dichiarandosi trustee di se stesso, il disponente mira a realizzare, all’interno del suo patrimonio "generale", una specie di "isola", rappresentata dai beni in trust, i quali, a causa della loro destinazione al trust, d

08/05/2008 

I beni che sono soggetti al regime di comunione legale dei beni sono elencati nell’articolo 177 del codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo sc

08/05/2008 

L'articolo 179 del codice civile elenca invece i beni che, pur vigendo il regime di comunione legale, non sono soggetti a detto regime (in altri termini, il coniuge titolare di detti beni si comporta come un soggetto non coniugato). Essi sono a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità

16/10/2007 

I consorzi sono contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.Anche i consorzi presentano il carattere mutualistico, in quanto l’attività consortile deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate. La "disciplina" di determinate fasi delle rispettive imprese è la funzione tipica dei consorzi interni e può avere connotati anche anticoncorrenziali, mentre lo "svolgimento" di determ

01/05/2007 

Il contratto preliminare (in gergo detto “compromesso”) è il contratto con il quale l’attuale proprietario di un immobile e il futuro acquirente dell’immobile stesso convengono di stipulare, entro una certa data e a determinate condizioni (in particolare a determinate condizioni economiche), un contratto definitivo (in gergo detto “rogito”) avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di quell’immobile. Nella contrattazione immobiliare si ricorre al contratto preliminare (sconosciuto i

01/05/2007 

La tematica dell’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” in sede di acquisto da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni è particolarmente complicata dal fatto che la normativa fiscale richiede di verificare in capo ad entrambi i coniugi, nei termini che oltre saranno meglio illustrati, il requisito della non titolarità di altri immobili.Procedendo con ordine, va innanzitutto ricordato che la disciplina dell’ agevolazione “prima casa” dispone che non può avvalersi

04/07/2006 

Un’analisi accurata in vista della stipula di un rogito va anche svolta con riguardo alle qualità personali dei soggetti coinvolti in una compravendita immobiliare (anche se i controlli di questi aspetti rientrano tra i compiti specifici che spettano al notaio incaricato del rogito). Innanzitutto occorre che chi partecipa ad un rogito possieda la capacità necessaria per formulare dichiarazioni giuridicamente valide: non hanno tale capacità ad esempio i minori e gli interdetti (se non rappres

04/07/2006 

Nell’accingersi ad una compravendita immobiliare, occorre effettuare una nutrita serie di controlli per accertare che tutto sia in regola: accanto ai controlli sullo stato di fatto dell’appartamento che si intende acquistare (che devono essere svolti personalmente dal potenziale acquirente, eventualmente con l’ausilio di un tecnico di fiducia: si pensi ad esempio al controllo degli impianti e della loro messa “a norma”), occorre procedere a verifiche documentali (a molte delle quali peraltro

01/07/2006 

L’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni rende necessario il coordinamento, con la disciplina fiscale della “prima casa”, delle norme settoriali sul regime degli acquisti effettuati dai coniugi in comunione; le une debbono tener conto delle altre al fine, da un lato, di non impedire l’applicazione dei benefici fiscali alle situazioni che lo “meritano”, e, dall’altro, al fine di non ostacolare, per questioni fiscali, lo scopo che il l

30/03/2006 

IL PATTO DI FAMIGLIA 1. IntroduzioneCon l’introduzione nel nostro ordinamento del “patto di famiglia”, istituto da tempo atteso e caldeggiato, la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall’impresa e/o caratterizzata da una predominante dimensione mobiliare, può essere oggi programmata con lungimiranza.Per lungo (forse troppo) tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis causa sono rimaste del tutto indifferent

06/05/2005 

Si possono autocertificare con dichiarazioni sostitute di certificazioni le seguenti situazioni o qualità (l’autocertificazione non richiede alcuna autenticazione da parte di un pubblico ufficiale):• la data e il luogo di nascita;• la residenza;• la cittadinanza;• il godimento dei diritti politici;• lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);• lo stato di famiglia;• l'esistenza in vita;• la nascita del figlio;• il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discenden

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