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27/05/2009 

Nel decreto legislativo vi sono due gruppi di norme facenti parte di due distinte sezioni, dedicate, la prima, agli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (sezione II) e la seconda agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (sezione III).La sezione relativa agli obblighi semplificati, riguarda, innanzitutto, l'esenzione dall'assolvimento degli obblighi di identificazione e di verifica per determinati clienti, individuati dall'art. 25 (8).Una semplificaz

27/05/2009 

L'art. 19 del d.lgs. prescrive che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente è svolta, in presenza dello stesso, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità o di riconoscimento non scaduto, salvo quanto previsto per l'identificazione effettuata dal notaio.L'identificazione deve avvenire, in via alternativa: - prima dell'instaurazione del rapporto continuativo; - al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione

09/12/2007 

La legalizzazione è un requisito essenziale  affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.Essa consiste  solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma. Se l’atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l’autorità estera stessa

09/12/2007 

Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche  accompagnato dalla sua “traduzione”.Più precisamente, infatti, l’obbligo di legalizzazione per l’

09/12/2007 

L’atto straniero, se redatto in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero: o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana; ovvero da un traduttore ufficiale (che può anche essere il  notaio italiano  che conosce la lingua straniera).

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