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06/07/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Nuove regole sull'aumento di capitale sociale nella Direttiva UE 2017/1132

04/09/2013 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Costituzione Srl capitale sottoscritto

29/02/2012 

Il trasferimento è vietato esclusivamente quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia fissata dall’art. 49 del d. lgs. 231/07 che appaiono artificiosamente frazionati.

29/02/2012 

a. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze. b. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze. c. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società c

30/01/2012 

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate in forza del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122. Come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare del 5 agosto 2010: - il nuovo comma 8 dell’art. 58 del d.lgs. 231 del 2007 fissa a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento

27/05/2009 

Il legislatore delegato ha inserito, all'interno del d. lgs., un importante gruppo di norme (17) riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché ulteriori restrizioni alla libera circolazione degli assegni. Limitazione all'uso di danaro contante che si traduce in tracciabilità dei pagamenti mediante una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari, i cui dati sono facilmente reperibili in caso di indagini dir

26/04/2009 

Nella normativa a regime dal 25 giugno 2008, se pari o superiore a complessivamente a 12.500 euro, non può essere regolato in contanti o titoli al portatore per più di una singola rata pari o superiore al predetto limite; si segnala che la materia ha dato luogo a difformità interpretative.

01/05/2007 

Nella fase anteriore al rogito non solo occorre prestare attenzione all’entità delle somme che si sborsano (che va limitata il più possibile) ma anche alla “qualificazione” delle somme stesse: da come queste somme sono infatti “denominate” deriva infatti un differente trattamento in caso di “crisi” contrattuale.Normalmente, il primo pagamento che si effettua viene denominato “caparra confirmatoria”: con questa qualificazione si ottiene il risultato che, se chi riceve la caparra si rende inad

04/07/2006 

E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito). Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, ev

04/07/2006 

Nella normalità dei casi si usa pattuire il pagamento di una caparra confirmatoria all’atto del compromesso (non superiore al 20 per cento del prezzo complessivo) e il pagamento del saldo al rogito, momento nel quale avviene la consegna delle chiavi. Se si intendono pattuire pagamenti ante rogito ulteriori rispetto alla iniziale caparra oppure il pagamento di una caparra di importo elevato, è consigliabile garantirsi opportunamente (o con la trascrizione del contratto preliminare o mediante

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