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25/11/2018 - Articolo del notaio

FONDI IMMOBILIARI - Apporto di immobili prevalentemente locati

11/05/2017 

FAMIGLIA - Quantificazione dell'assegno di divorzio (Cass. 11504/2017)

15/01/2011 - Articolo del notaio

04/07/2006 

Il presupposto per l’ottenimento del credito d’imposta in sede di riacquisto della “prima casa” è che l’originario acquisto della casa poi venduta sia stato tassato con l’imposta (di registro o Iva) agevolata propria dei trasferimenti a titolo oneroso; l’importo del credito è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposto sul primo acquisto agevolato e non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto. Pertanto,

06/05/2005 

La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata. Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato. L'autenticità della firma de

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