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13/12/2010 

Il fondo patrimoniale può avere ad oggetto soltanto beni atti a subire l'imposizione del suddetto vincolo di destinazione e, pertanto, cosi come disposto dall'art. 167, comma 1, c.c.:- beni immobili; - beni mobili registrati; - titoli di credito (ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.c. i titoli di credito conferiti nel fondo devono essere vincolati rendendo i titoli nominativi, con conseguente annotazione del vincolo oppure in altro modo purchè idoneo a vincolarli allo scopo). La proprietà dei

23/03/2010 

L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, nel fissare l’organizzazione istituzionale dello Stato, ha suddiviso i poteri e le funzioni tra più organi che sono stati espressamente previsti e regolati nella Parte II della Costituzione. L'organizzazione complessiva dello Stato italiano ovvero l'ordinamento della Repubblica è rappresentato dai seguenti organi costituzionali: - Parlamento;- Governo; - Presidente della Repubblica; - Corte Costituzionale; - Magistratura o Ordinamento giudiz

22/03/2010 

La Costituzione italiana, approvata dall’Assemblea costituente, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La Costituzione sta al vertice della gerarchia delle fonti ed è la fonte principale dalla quale dipendono tutte le altre che devono ad essa conformarsi. Per Costituzione formale si intende il testo entrato in vigore nel 1948. Questa si contrappone alla Costituzione materiale, che oltre al testo originale comprende anche alcune modifiche, integrazioni ed attuazioni realizzate nel corso degl

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/02/2007 

Con la ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust (d’ora in poi citata come Conv. Aja), l’Italia ha "riconosciuto" come trust tutti "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (articolo 2, comma 1, Conv. Aja).Si parla dunque

10/02/2007 

Solo dall’inizio degli anni ’90, prima assi timidamente, poi in modo sempre più effettivo, il trust ha fatto la sua “comparsa” nel nostro ordinamento. In precedenza il trust era considerato come una “stranezza” inglese o americana, a noi per lo più incomprensibile e comunque estranea; da quando la ratifica italiana della Convenzione dell’Aja l’ha alfine sdoganato, una parte di coloro che vi si sono avvicinati è stata attirata, se non da un fenomeno “alla moda”, dal miraggio di poterne fare u

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