08/03/2005
Se un socio muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:- essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società; - essi possono decidere di