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24/07/2012 

È possibile realizzare la liquidazione prevista nel patto di famiglia in momenti successivi rispetto alla firma del patto?La liquidazione in favore dei legittimari può avvenire anche con atti successivi al patto di famiglia. È necessario, però, che questi contratti vengano espressamente collegati al patto di famiglia e che di essi siano parti gli stessi soggetti che intervennero al patto di famiglia o gli eredi degli originari partecipanti, se questi siano nel frattempo deceduti.

20/03/2011 

Il de cuius può prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano (perchè ad esempio deceduti prima del de cuius) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato. In tali casi il testatore può infatti indicare altri soggetti (cosiddetti “chiamati ulteriori”) che subentrino ai “primi chiamati” nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di “sostituzione ordinari

21/12/2005 

Con l'espressione “chiamati ulteriori” si intendono individuare coloro che subentrano in luogo del primo chiamato nel diritto di accettare l'eredità qualora questi non voglia (ad esempio perchè il patrimonio ereditario è oberato di debiti e quindi il chiamato rinuncia all'eredità) o non possa (ad esempio perchè morto prima del de cuius che l'ha nominato nel suo testamento) accettare l'eredità medesima. Il codice civile dispone diversi meccanismi sostitutivi: la sostituzione, la rappresentazi

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