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01/01/2010 

Il primo vantaggio consiste nell'applicazione dell'aliquota "secca" del 20%, in luogo dell'aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (tenendo peraltro conto che, per le plusvalenze da cessione di terreni edificabili è prevista dall'art. 17, lett. g-bis), del d.p.r. n. 917/1986 la tassazione separata). Il secondo, importante vantaggio è quello previsto dal combinato disposto dei commi 495 e 498 dell'art. 1 della legge n. 266/20

01/01/2008 

L'aliquota è deliberata da ciascun Comune, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota minima del 4 per mille (art. 6 D. Lgs. 504/92). Tale ultima disposizione, non formalmente abrogata, è peraltro in contrasto con quella recentemente introdotta che prevede, in caso di mancata delibera, l'applicazione dell'aliquota in vigore nell'anno precedente (art.

01/01/2008 

I soggetti obbligati devono presentare una dichiarazione con l'indicazione dei dati degli immobili posseduti.Fino alla effettiva operatività del sistema di fruizione e circolazione dei dati catastali, da accertarsi con provvedimento dell'Agenzia del territorio, resta in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione.La dichiarazione degli immobili posseduti nel territorio comunale, diversi da quelli esenti, deve essere presentata da chi, in relazione agli stessi, è stato soggetto pass

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