27/05/2009 
                                
                                    
                                
                                    
                                        L'art. 19 del d.lgs. prescrive che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente è svolta, in presenza dello stesso, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità o di riconoscimento non scaduto, salvo quanto previsto per l'identificazione effettuata dal notaio.L'identificazione deve avvenire, in via alternativa: - prima dell'instaurazione del rapporto continuativo; - al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione