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27/05/2009 

I professionisti, oltre ad essere soggetti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sono obbligati, altresì, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, in forza dell'art. 51 del d. lgs., le infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto stesso, entro trenta giorni da quando ne hanno avuto notizia. Con disposizione analoga a quella già contenuta nella precedente normativa antiriciclaggio, è

27/05/2009 

Il legislatore delegato ha inserito, all'interno del d. lgs., un importante gruppo di norme (17) riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché ulteriori restrizioni alla libera circolazione degli assegni. Limitazione all'uso di danaro contante che si traduce in tracciabilità dei pagamenti mediante una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari, i cui dati sono facilmente reperibili in caso di indagini dir

27/05/2009 

Fattispecie “potenzialmente” sospette. Alla luce degli indicatori offerti dal legislatore è possibile evidenziare alcune fattispecie che, per la loro equivocità, richiedono l'acquisizione di dati ed informazioni ulteriori al fine di sorreggere una legittima segnalazione ed altre che presentano aspetti che già di per sé presentano profili da valutare con maggior attenzione al fine di optare per la segnalazione di operazione sospetta e che, verosimilmente, richied

26/04/2009 

Agli uffici territorialmente competenti del Ministero dell'Economia; l'elenco è reperibile sulla RUN nella sezione Antiriciclaggio; il termine è 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione; la comunicazione non va fatta se l'operazione è già stata segnalata come sospetta.

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