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01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

A norma dell'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, a seguito della richiesta - da rendersi in atto da parte del cedente - di applicazione dell'imposta sostitutiva, il notaio provvede all' applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva medesima, ricevendo la provvista dal cedente (il quale, quindi, deve pagare al momento dell'atto l'imposta calcolata mediante applicazione dell' aliquota del 20% alla plusvalenza realizzata). Il notaio comunica successivamente all'Agenzia delle entrate

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

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