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10/06/2010 

Circolare Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 23-04-2010, n. 21/E 4.4. Detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale in caso sostituzione del contratto di mutuo intestato ad un coniuge con un contratto cointestato ad entrambi D.: Nell'ipotesi in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i co

25/03/2010 

I giudici appartenenti alle Magistrature speciali sono titolari di competenze circoscritte e delimitate rispetto alle competenze del giudice ordinario e soggetti ad una disciplina differenziata rispetto a quella dettata dalla legge sull’ordinamento giudiziario. È espressamente vietata dalla Costituzione l’istituzione di giudici speciali, in quanto la funzione giurisdizionale è esercitata, per il principio dell'unità della giurisdizione, da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme

23/03/2009 

Per le spese sostenute nel periodo 2002-2010, la detrazione, che va effettuata dall'imposta lorda, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 9 c. 1 L. 448/2001). Per gli anni precedenti si poteva invece optare per la ripartizione in 5 o in 10 anni.Dal 2003, i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell' intervento edilizio, di età non inferiore - al termine di ciascun anno - a 75 e a 80 anni, possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in

01/03/2008 

Il valore sul quale si devono applicare le aliquote Irpef si dice “base imponibile”: per calcolarla, occorre sommare i redditi conseguiti e sottrarre le perdite maturate in anni precedenti e derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo (le quali possono essere però portate in diminuzione solo da redditi della stessa natura), gli oneri deducibili (ad esempio, il reddito della “prima casa”) e le deduzioni che la legge ammette (come quella per oneri di famiglia). Una volta calcolata l

01/03/2008 

Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19 per cento, da applicare a un ammontare massimo di 2.582,28 euro, gli interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per ultimare la costruzione di un’abitazione che il mutuatario abbia comprato mentre il fabbricato era già in costruzione: è quanto sancito dal’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 73/E del 3 marzo 2008.L’articolo 15, comma 1-ter, del dpr 917/1986, dispone infatti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

01/01/2008 

Per tutti gli interventi: a) permessi comunali che abilitano l'esecuzione dei lavori stessi o la comunicazione di inizio lavori (solo se necessari in considerazione della tipologia degli interventi da effettuare);b) documentazione catastale relativa all'immobile oggetto di intervento o, se mancante, la domanda di accatastamento;c) prova del pagamento dell'Ici per gli anni a decorrere dal 1997, se colui che richiede l'agevolazione era obbligato al pagamento (la ricevuta dell'

01/01/2008 

L'agevolazione si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti integralmente entro il 31 dicembre 2010 (sempreché realizzati dal 1° gennaio 2008) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.In questo caso, la detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatari

04/07/2006 

E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito). Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, ev

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