Risultati ricerca

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Risultati ricerca

29/07/2019 - Articolo del notaio

APPALTO PER COSTRUIRE LA 'PRIMA CASA' - Iva 4% per la costruzione del nudo proprietario

19/03/2019 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - L'area fabbricabile venduta dall'imprenditore agricolo

06/03/2019 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Nuove regole per i contratti aventi a oggetto edifici in costruzione

09/01/2019 

PROPRIETA' IMMOBILIARE - Edificazione sul suolo comune

09/01/2019 

PROPRIETA' IMMOBILIARE - Edificazione sul suolo comune

09/01/2019 

PROPRIETA' IMMOBILIARE - Edificazione sul suolo comune

09/01/2019 - Articolo del notaio

PROPRIETA' IMMOBILIARE - Edificazione sul suolo comune

27/11/2018 - Articolo del notaio

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE - Tutte le agevolazioni previste dalla legge

02/09/2018 

COMPRAVENDITA - Natura agricola o edificabile dell'area destinata a ospitare un impianto fotovoltaico ?

02/09/2018 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Natura agricola o edificabile dell'area destinata a ospitare un impianto fotovoltaico ?

05/07/2018 

DATI STATISTICI NOTARILI 2017 - Vendite, mutui, società, valore degli affari

03/07/2018 - Articolo del notaio

DONAZIONE - La tassazione della donazione di immobili, strumenti finanziari e aziende

02/07/2018 - Articolo del notaio

DONAZIONE - Le imposte da pagare in caso di donazione

17/03/2018 

COMPRAVENDITA - No Iva se l'agricoltore vende area edificabile

17/03/2018 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - No Iva se l'agricoltore vende area edificabile

06/04/2017 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Cessione di cubatura

25/04/2016 

L'imposta di successione

22/04/2016 

Palazzo Edison(ex Palazzo del "Banco di Roma" a Milano)

06/04/2016 - Articolo del notaio

DONAZIONE - Abuso del diritto

30/12/2015 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Area fabbricabile - Area edificabile

18/12/2015 

2006-05-EDIFICABILITA DI FATTO-PROFILI TRIBUTARI 2

18/12/2015 

2006-05-EDIFICABILITA DI FATTO-PROFILI TRIBUTARI 1

02/10/2015 

Tassazione atti immobiliari

02/09/2015 

I vantaggi del rent to buy

17/10/2014 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Diritto edificatorio e volumetria

17/10/2014 

2014-10 - IMPOSTE - Diritto edificatorio e volumetria

01/08/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Terreno con rudere corrisponde ad area edificabile

01/08/2014 

2014-08 - COMPRAVENDITA - Terreni con rudere corrisponde ad area edificabile

12/03/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Riforma del Catasto - Come cambiano le rendite

04/01/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Cessione d'azienda imposte meno pesanti

26/11/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Cessione di volumetria

12/09/2013 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Variazioni in aumento e in diminuzione

06/09/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Immobili - Edilizia residenziale

15/07/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Trascrizione atti

29/04/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Area edificabile

29/04/2013 

2013-04-29 COMPRAVENDITA - Area edificabile

05/01/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Rivalutazione terreni

01/11/2011 

L’imposta di successione ha avuto una storia travagliata: essa è stata disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico di cui al decreto legislativo 346/1990. Con l’articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001, l’imposta in questione venne soppressa, ma poi, con il decreto legge 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che

26/08/2011 

La sentenza n. 17595 del 23 agosto 2011 della Corte di Cassazione interviene sull’ individuazione degli oneri inerenti che concorrono alla determinazione del costo fiscale di terreni e fabbricati ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di terreni (edificabili o agricoli acquistati da meno di 5 anni), posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, è passibile di generare reddito impo

24/08/2011 - Articolo del notaio

15/08/2011 - Articolo del notaio

16/05/2011 - Articolo del notaio

19/12/2010 

Una volta stabilite le aliquote, da applicare all'atto di trust, occorre determinare la base imponibile cui quelle aliquote vanno applicate. A questo riguardo, va sottolineato che ci sono casi in cui si hanno notevoli vantaggi: ad esempio, gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili) sono tassati sulla base del loro valore catastale (al quale peraltro occorre applicare, oltre che l’imposta di donazione, anche le imposte ipotecaria e catastale, complessivamente dovute con l’aliquota de

04/10/2010 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Pgt - Perequazione urbanistica - Cessione Diritti volumetrici

19/02/2010 

Secondo la risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009:a) il fabbricato si considera "venuto a esistenza" quando esso assuma la consistenza descritta nell'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile;b) anteriormente, la vendita del manufatto va considerata quale vendita dell'area edificabile su cui esso insiste e quindi vendita rilevante ai fini della plusvalenza per cessione di area edificabile di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b), Tuir;c) dalla data di "venuta ad esistenza" si computa i

01/01/2010 

Trattandosi di immobile acquistato per successione, sono soggette a tassazione le plusvalenze in caso di lottizzazione, o nel caso si tratti di cessione di terreno edificabile. L'acquisto per successione rende la plusvalenza non imponibile se la cessione è effettata entro 5 anni dall'acquisto per successione.Nei casi di plusvalenza imponibile, il costo iniziale è dato dal valore indicato nella dichiarazione di successione, o successivamente accertato (ed eventualmente rivalutato, nel caso di

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (in altri termini, la donazione è "neutra" ai fini della determinazione della plusvalenza). In tutti i suddetti casi, riguardo al cos

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

Il primo vantaggio consiste nell'applicazione dell'aliquota "secca" del 20%, in luogo dell'aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (tenendo peraltro conto che, per le plusvalenze da cessione di terreni edificabili è prevista dall'art. 17, lett. g-bis), del d.p.r. n. 917/1986 la tassazione separata). Il secondo, importante vantaggio è quello previsto dal combinato disposto dei commi 495 e 498 dell'art. 1 della legge n. 266/20

01/01/2010 

Comportano realizzo di plusvalenza gli atti a titolo oneroso, con i quali cioè l'immobile viene ceduto verso un corrispettivo: può trattarsi di una vendita, di una permuta, di un conferimento in società, ed in genere di qualsiasi atto in cui sia presente un corrispettivo dell'alienazione, anche di natura non pecuniaria. Può trattarsi o della cessione del diritto di proprietà, o anche della costituzione di un diritto reale (es., usufrutto, cessione di volumetria edificabile).

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il prezzo di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili. La rivalutazione riguarda sia il prezzo di

01/01/2010 

La cessione effettuata da un imprenditore agricolo (di terreni edificabili, o di altri immobili) genera una plusvalenza qualificata come "reddito diverso" dall'art. 67 del  d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ed è anch’essa soggetta a tassazione nei casi previsti dal medesimo articolo 67 (Ris. Agenzia Entrate 7 maggio 2002, n. 137/E).

01/01/2010 

In caso di immobili acquistati per donazione, la plusvalenza è sempre tassabile, ricorrendo le condizioni previste per le singole fattispecie (lottizzazione; edificabilità del terreno; cessione entro i cinque anni). Nell'ipotesi, peraltro, di cessione di fabbricati o terreni non edificabili, non si tiene conto della donazione ai fini della determinazione del costo di acquisto (che è, invece, quello sostenuto dal donante).Nel caso di cessione infraquinquennale, il quinquennio si computa a far dat

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

L'art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 parla di lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. La norma è stata interpretata nel senso che si richiede - per realizzare la fattispecie in oggetto - il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti, e la necessaria realizzazione di una pluralità di edifici. L'amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottiz

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

01/01/2010 

Nell’ipotesi di trasferimento gratuito, non vi è certamente realizzo di plusvalenza. Nell’ipotesi di trasferimento verso corrispettivo, può probabilmente ritenersi esclusa da tassazione la plusvalenza ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987, che esonera da “ogni altra tassa” gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio (norma applicabile anche alla separazione personale: Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154). In caso di successiva rivendita di immobile acquistato come sopra, oc

01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

28/12/2009 

Secondo la Ris. Agenzia Entrate 31 marzo 2003, n. 78/E, occorre distinguere: - riguardo alla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - che comporta realizzo di plusvalenza a prescindere dalla gratuità o onerosità dell’acquisto, e del tempo trascorso da quest’ultimo - la rivendita di immobile usucapito genera plusvalenza tassabile; in questo caso, si considera come valore iniziale il valore dell’immobile dichiarato e liquidato in sede di registrazione della sentenza di usucapione

29/01/2009 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Cessione rustico

17/11/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Area edificabile - Strumenti urbanistici

17/11/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Terreni non agricoli e non edificabili

17/11/2008 

2008-11-AREA EDIFICABILE-STRUMENTI URBANISTICI

17/11/2008 

2008-11-IMPOSTA REGISTRO-TERRENI NON AGRICOLI E NON EDIFICABILI

08/11/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Trasformazione da fabbricato a terreno

25/07/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Vendita area lottizzata

11/02/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Ipotecaria - Acquisto aree edificabili

11/02/2008 

2008-02-IMPOSTE REGISTRO-IPOT.CAT.-ACQUISTO AREE EDIFICABILI

02/01/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Piani particolareggiati

02/01/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposte di donazione e successione - Aziende e partecipazioni

01/01/2008 

La fattispecie si realizza quando al 1° gennaio è iniziata sull'area la costruzione di uno stabile, ovvero sono in corso interventi di recupero o la demolizione di un vecchio edificio (art. 5 c. 6 D. Lgs. 504/1992).Anche in tale ipotesi la base imponibile corrisponde al valore venale dell'area al 1° gennaio, senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera.Il valore sarà determinato in questo modo fino all'ultimazione dello stabile o, se precedente, fino a quando lo stabile non ve

01/01/2008 

Sono tali le aree che, in base agli strumenti urbanistici generali vigenti (Piano Regolatore, Piano di Fabbricazione) o ai loro piani attuativi (Piano Pluriennale di Attuazione - PPA; Piano di Inquadramento Operativo - PIO; Piano di Lottizzazione - PL), risultino sfruttabili agli effetti edificatori, anche quando tali strumenti ne prevedano l'esproprio.In ogni caso, l'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale definit

01/01/2008 

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta (art. 5 c. 5 D. Lgs. 504/92).Nella determinazione del valore si devono tenere presenti tre ordini di fattori:a) l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita, nei termini riportati in apposito certificato di destinazione urbanistica, firmato dal Sindaco e richiesto dal contribuente (un'area la cui edificabilità è prevista solo dal piano regolatore generale, in qu

01/01/2008 

L'aliquota è deliberata da ciascun Comune, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota minima del 4 per mille (art. 6 D. Lgs. 504/92). Tale ultima disposizione, non formalmente abrogata, è peraltro in contrasto con quella recentemente introdotta che prevede, in caso di mancata delibera, l'applicazione dell'aliquota in vigore nell'anno precedente (art.

01/01/2008 

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è dovuta annualmente in relazione a fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato (art. 1 D. Lgs. 504/1992).L’Ici viene determinata in relazione alle caratteristiche degli immobili ed è pagata al Comune in cui sono ubicati gli immobili. La disciplina del tributo non è uniforme sull'intero territorio nazionale, in quanto diversi aspetti della disciplina possono essere regolamentati dai singoli Comuni, anche in deroga o

09/12/2007 

Occorre fare qualche accenno alla distinzione tra tasso reale e tasso nominale. Il tasso nominale (anche: T.A.N., Tasso Annuo Nominale) è la percentuale di interessi che appare formalmente fissata nel contratto ed a cui l'operazione di mutuo viene regolata. In realtà, però, il costo effettivo del mutuo è inevitabilmente condizionato da tutta una serie di altri fattori: anzitutto da varie voci di spesa (spese di istruttoria, di revisione, di chiusura; spese di riscossione o di incasso;

09/12/2007 

- Quando si vende un immobile (appartamento, garage, locale commerciale, etc.) occorre sempre verificare la sua regolarità dal punto di vista edilizio e cioè l’esistenza di licenze per la sua costruzione o di concessioni per eventuali lavori successivamente eseguiti (è il caso, spesso, di lavori eseguiti senza autorizzazione ma successivamente “condonati” con concessione edilizia in sanatoria).- Per i terreni è sempre importante verificare la “natura” degli stessi (se siano cioè agrico

05/03/2007 

2007-03-AREA FABBRICABILE - AREA EDIFICABILE

31/01/2007 

Dal punto di vista dell’applicazione dell’imposta di successione, la presenza di beni immobili nell’asse ereditario concorre alla formazione della base imponibile cui applicare le aliquote di imposta (il 4, il 6 o l’8 per cento a seconda dei casi), sempre che il valore della base imponibile stessa ecceda le franchigie, disposte in euro 1milione 500mila (se il beneficiario sia portatore di grave handicap), in euro 1milione (se il beneficiario sia coniuge o parente in linea retta del defunto) o in

31/01/2007 

Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge dl 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001. Infatti, l’imposta di successione e donazione venne disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico dell’impo

07/08/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro all'1% - Edilizia residenziale pubblica (2)

04/07/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

04/07/2006 

E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito). Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, ev

02/07/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IVA - Imposta di registro - Trasferimenti immobiliari

01/07/2006 

Le agevolazioni “prima casa” si applicano, oltre che ai trasferimenti a titolo oneroso (come compravendite, permute, eccetera), anche ai trasferimenti a titolo gratuito, e cioè per successione ereditaria e per donazione. La “prima casa” in sede di successione mortis causa. Dopo l’avvenuta abolizione dell’imposta di successione, il trasferimento immobiliare che avviene per effetto di una trasmissione ereditaria sconta normalmente solo l’imposta ipotecaria (nella misura del 2 per cento) e l’im

01/05/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Edificabilità di fatto - Profili tributari

03/03/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

24/12/2005 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro all'1% - Piano urbanistico particolareggiato

14/12/2005 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Plusvalenza - Imposta sostitutiva (1)

08/03/2005 

Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni"). Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:- imposta ipot

1