08/03/2005
La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:- quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;- quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (Ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);- quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto cos