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20/03/2011 

La frequenza delle donazioni immobiliari sollecita quasi quotidianamente, nella prassi professionale, la ricerca di tecniche di “sterilizzazione” della donazione, al fine di mettere in sicurezza la circolazione del bene donato e la sua sottoponibilità ad ipoteca. Non è possibile esaminare nel dettaglio questi “rimedi”, perché esse dipendono fortemente dalle circostanze concrete, caso per caso differenti tra loro: il contesto familiare, l’età del donante, la situazione patrimoniale del donante e

20/03/2011 

E’ sempre molto complicata la vendita di immobili che in passato siano stati oggetto di donazione. Allo stesso modo, le banche che concedono mutui sono assai insofferenti a ricevere in ipoteca immobili donati: ne è la riprova la sentenza n. 228 del 24 febbraio 2011 del Tribunale di Mantova, con la quale è stata dichiarata la nullità della fideiussione rilasciata alla banca a garanzia di un mutuo con ipoteca iscritta su un bene oggetto appunto di donazione, perché la fideiussione è stata consider

17/06/2008 

Nel caso di donazione di un bene immobile, si pongono rilevanti problemi in sede di successiva rivendita del bene a causa del suo possibile coinvolgimento in liti ereditarie tra gli eredi del donante.Per rendere la circolazione dei beni donati la più tranquilla possibile, la prassi professionale ha elaborato una pluralità di “strategie”. In sintesi:a) la concessione di una fideiussione all’acquirente da parte del donante (e di coloro che ne sarebbero attualmente i suoi legittimari, nel caso che

09/12/2007 

Il compratore ha anzitutto il diritto di ricevere dal venditore la consegna dell’immobile al momento del contratto notarile di compravendita, contestualmente al pagamento del prezzo, nello stato di fatto conosciuto, con gli eventuali accessori pattuiti, libero da persone e da cose.E’ lecito da parte dell’acquirente richiedere in anticipo rispetto al trasferimento definitivo, la consegna del bene: tuttavia non è suo diritto ottenerla, essendo rimessa alla discrezionalità del proprietario cons

09/12/2007 

Il venditore ha innanzitutto l’obbligo di consegnare l’immobile venduto nello stato di fatto in cui si trova, libero da persone e cose , all’acquirente al momento del contratto notarile di compravendita, contestualmente al saldo del prezzo, dunque. E’ sua facoltà, comunque, di consentire al futuro acquirente di immettersi nell’immobile anche prima del vero e proprio passaggio di proprietà, fermo restando che essendo egli ancora proprietario del bene ne è come tale sempre responsabile a livel

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