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26/08/2011 

La sentenza n. 17595 del 23 agosto 2011 della Corte di Cassazione interviene sull’ individuazione degli oneri inerenti che concorrono alla determinazione del costo fiscale di terreni e fabbricati ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di terreni (edificabili o agricoli acquistati da meno di 5 anni), posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, è passibile di generare reddito impo

01/01/2008 

Oggetto dell'Ici (artt. 1 e 2 D. Lgs. 504/1992) sono tutti gli immobili siti nel territorio dello Stato, compresi quelli strumentali delle imprese o prodotti nell'esercizio dell'attività d'impresa e destinati alla vendita o allo scambio (c.d. immobili beni-merce).Per immobili debbono intendersi i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

01/01/2008 

Sono tali le aree che, in base agli strumenti urbanistici generali vigenti (Piano Regolatore, Piano di Fabbricazione) o ai loro piani attuativi (Piano Pluriennale di Attuazione - PPA; Piano di Inquadramento Operativo - PIO; Piano di Lottizzazione - PL), risultino sfruttabili agli effetti edificatori, anche quando tali strumenti ne prevedano l'esproprio.In ogni caso, l'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale definit

01/01/2008 

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta (art. 5 c. 5 D. Lgs. 504/92).Nella determinazione del valore si devono tenere presenti tre ordini di fattori:a) l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita, nei termini riportati in apposito certificato di destinazione urbanistica, firmato dal Sindaco e richiesto dal contribuente (un'area la cui edificabilità è prevista solo dal piano regolatore generale, in qu

01/01/2008 

Sono esenti dall’Ici (art. 7 D. Lgs. 504/1992):a) le aree possedute dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra i detti enti (o fra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti), dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/78, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;b) le aree utilizzate da

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