01/01/2008
Sono esenti da Ici (art. 7 D. Lgs. 504/1992):a) i terreni posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle ComunitĂ montane, dai consorzi fra i detti enti (o fra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti), dalle unitĂ sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/1978, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;b) i terreni ricadenti