19/02/2010
Secondo la risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009:a) il fabbricato si considera "venuto a esistenza" quando esso assuma la consistenza descritta nell'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile;b) anteriormente, la vendita del manufatto va considerata quale vendita dell'area edificabile su cui esso insiste e quindi vendita rilevante ai fini della plusvalenza per cessione di area edificabile di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b), Tuir;c) dalla data di "venuta ad esistenza" si computa i