23/03/2010
Le due Camere hanno di regola poteri identici (ad es. le leggi devono essere approvate da entrambe), ma lavorano in maniera separata. Si parla infatti di bicameralismo perfetto. Solo in alcuni casi eccezionali la stessa Costituzione prevede che le due Camere si riuniscano in seduta comune (art. 55, secondo comma). Essi sono: - l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica; - la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituz