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27/10/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Concordato preventivo - Offerte concorrenti

08/06/2016 - Articolo del notaio

PATTO DI FAMIGLIA - Riqualificazione delle donazioni

12/03/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Riforma del Catasto - Come cambiano le rendite

22/11/2011 - Articolo del notaio

13/12/2010 

Esiste una giurisprudenza ormai copiosa circa l’utilizzo del trust allo scopo di agevolare il buon esito di procedure concorsuali e quindi si può a buon titolo affermare che è questo uno dei casi in cui il trust ha avuto uno dei suoi maggiori successi applicativi. L’ipotesi più frequente è quella che si verifica quando il trust è usato per favorire l’approvazione di un concordato e cioè per dar modo ai creditori e al giudice di convincersi che la proposta concordataria è seria e che essa, un

27/05/2009 

Il nuovo sistema normativo, che si compone di fonti anche recentemente modificate, nasce dall'esigenza di contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (1). L'aspetto fondamentale, considerato dalla III Direttiva, concerne le procedure di identificazione del cliente.Con la legge 25 gennaio 2006 n. 29 (cd. legge comunitaria) il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2005/60/CE (III direttiva), fissando le mo

10/02/2007 

Una delle caratteristiche più interessanti del trust è l’infinità degli utilizzi che questo strumento può avere: dal diritto societario al diritto di famiglia, dalla tutela di minori e incapaci alla trasmissione generazionale delle aziende, dalla protezione dei patrimoni personali alle operazioni finanziarie più sofisticate.Per rappresentare con semplicità e chiarezza l’utilizzo che il trust può avere, si pensi al caso di un soggetto (di nome Mario), vedovo e senza figli, il quale, svolgendo

10/02/2007 

Il fondo patrimoniale è, come noto, quella convenzione matrimoniale mediante la quale certi beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) vengono destinati a far fronte alle esigenze della famiglia dei coniugi che stipulano detta convenzione. Dalla stipula del fondo patrimoniale deriva un effetto “segregativo” dei beni destinati al fondo: essi sono infatti espropriabili solo dai creditori che abbiano maturato le loro ragioni di credito per ragioni inerenti la vita familiare (si pensi

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