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08/05/2018 - Articolo del notaio

EREDITA' - Possesso dei beni ereditari e accettazione dell'eredità

03/12/2016 

BANCHE POPOLARI - Trasformazione in SPA

25/04/2016 

Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto revocabile, cioè può essere modificato oppure può essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.E' importante  tenere presente che il testamento non ha effetto subito, al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore.Per esempio, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per t

02/10/2015 

Il notaio è nel contempo un pubblico ufficiale che  rappresenta lo Stato, nonché un professionista esperto nel campo giuridico.È nominato dal Ministero della Giustizia ed è assegnato dallo stesso ad un singolo Comune, potendo tuttavia, ove richiesto, esercitare le sue funzioni in tutto il territorio del Distretto in cui è ubicata la sua sede di assegnazione, che, approssimativamente, coincide con quello della Provincia.Nonostante sia dunque “fisicamente” ancorato al territorio di sua c

01/11/2011 

Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la devoluzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (e “testatore” colui che redige un testamento). In mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni ad essi spettanti

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

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