09/12/2007
L'art. 1, comma primo, L.N., definisce i notai come «pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. La qualificazione del notaio come pubblico ufficiale evidenzia peraltro solo uno degli aspetti della figura del notaio, il quale presenta anche caratteri propri del libero professionista di cui all'art. 2230 ss. c.c.,