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19/11/2010 

Per abitazione principale s'intende quella ove il soggetto passivo (proprietario o usufruttuario) e i suoi familiari dimorano abitualmente. Essa coincide, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica (mantiene l'agevolazione il coniuge che trasferisce la propria residenza altrove, a causa di separazione coniugale: Cass. 14389/2010).L'articolo 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, dispone l'esenzione totale dall'Ici per l'abitazione principale e le s

01/03/2008 

Il valore sul quale si devono applicare le aliquote Irpef si dice “base imponibile”: per calcolarla, occorre sommare i redditi conseguiti e sottrarre le perdite maturate in anni precedenti e derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo (le quali possono essere però portate in diminuzione solo da redditi della stessa natura), gli oneri deducibili (ad esempio, il reddito della “prima casa”) e le deduzioni che la legge ammette (come quella per oneri di famiglia). Una volta calcolata l

01/07/2006 

Se la legge fiscale da un lato agevola l’abitazione principale, d’altro lato penalizza le unità immobiliari che il contribuente tiene “a sua disposizione” (un appartamento sfitto in città, una casa di villeggiatura, eccetera): in tal caso, infatti, la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, va maggiorata di un terzo. Più precisamente, per unità immobiliari a disposizione si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione

01/07/2006 

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione dell’immobile e, quindi, a ottenere la variazione dell'accertamento catastale. In altri termini, per questi immobili non esiste alcun esonero da tassazione e

01/07/2006 

Non si considerano produttivi di reddito di fabbricati: a) le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto (se non sono oggetto di locazione), compresi i monasteri di clausura e le loro pertinenze; b) gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno (tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'

01/07/2006 

Non si considerano produttive di reddito fondiario le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.

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