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05/10/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - La riforma del concordato preventivo

05/07/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - La pubblicità degli eventi societari nella direttiva UE 2017/1132

15/11/2017 - Articolo del notaio

SOCIETA - La riforma del concordato preventivo

08/11/2017 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Scissione negativa

11/05/2017 - Articolo del notaio

TRUST - Tassazione dell'atto istitutivo del trust

02/03/2017 

TRUST - Trust liquidatorio

02/03/2017 - Articolo del notaio

TRUST - Trust liquidatorio

18/01/2017 - Articolo del notaio

TRUST - Utilità del trust nelle procedura concorsuali

27/10/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Concordato preventivo - Offerte concorrenti

22/10/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Crisi economica mancato raggiungimento oggetto sociale

19/06/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Liquidazione Srl con regole

18/04/2011 - Articolo del notaio

18/04/2011 

2011-04-18 TRUST LIQUIDATORIO

10/09/2009 

Le partecipazioni assembleari sono uno degli aspetti di attuazione dell’oggetto societario, secondo le modalità convenute nel contratto costitutivo. Adempimento essenziale per regolari partecipazioni assembleari è la convocazione dell’assemblea. Tale formalità è normalmente rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’organo amministrativo; tuttavia, in alcun casi, è possibile riscontrare un vero e proprio obbligo legale di convocazione dell’organo assembleare da parte degli amministratori. In a

16/10/2007 

Il funzionamento della società di capitali, nel suo modello tradizionale, si basa sulla necessaria compresenza di tre organi: l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo e l’organo di controllo (il collegio sindacale), che hanno sfere di competenza distinte.L’assemblea, che è organo sovrano in quanto competente a decidere i supremi atti di governo della società, può deliberare in sede ordinaria o straordinaria, con diversi quorum costitutivi e deliberativi e differenti modalità di verbaliz

08/03/2005 

La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:- quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;- quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (Ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);- quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto cos

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