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22/01/2019 

COMPRAVENDITA - Registro fisso per il conferimento di aree in consorzio tra co-lottizzanti

22/01/2019 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Registro fisso per il conferimento di aree in consorzio tra co-lottizzanti

04/07/2014 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Cessioni a favore del comune

07/05/2014 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Su urbanizzazione restano le agevolazioni

17/08/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Procedura Civile - Divisione congiunta

19/06/2013 - Articolo del notaio

EREDITA' - Divisione dal notaio

05/01/2012 - Articolo del notaio

IMPOSTA DI REGISTRO - Redistribuzione fondiaria agevolata

01/01/2010 

Trattandosi di immobile acquistato per successione, sono soggette a tassazione le plusvalenze in caso di lottizzazione, o nel caso si tratti di cessione di terreno edificabile. L'acquisto per successione rende la plusvalenza non imponibile se la cessione è effettata entro 5 anni dall'acquisto per successione.Nei casi di plusvalenza imponibile, il costo iniziale è dato dal valore indicato nella dichiarazione di successione, o successivamente accertato (ed eventualmente rivalutato, nel caso di

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (in altri termini, la donazione è "neutra" ai fini della determinazione della plusvalenza). In tutti i suddetti casi, riguardo al cos

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Nel caso di terreni lottizzati acquistati oltre cinque anni prima dell' inizio della lottizzazione o delle opere, si assume come prezzo di acquisto il valore normale (cioé, il valore di mercato) nel quinto anno anteriore (a prescindere, quindi, dal prezzo di acquisto

01/01/2010 

In caso di immobili acquistati per donazione, la plusvalenza è sempre tassabile, ricorrendo le condizioni previste per le singole fattispecie (lottizzazione; edificabilità del terreno; cessione entro i cinque anni). Nell'ipotesi, peraltro, di cessione di fabbricati o terreni non edificabili, non si tiene conto della donazione ai fini della determinazione del costo di acquisto (che è, invece, quello sostenuto dal donante).Nel caso di cessione infraquinquennale, il quinquennio si computa a far dat

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

L'art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 parla di lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. La norma è stata interpretata nel senso che si richiede - per realizzare la fattispecie in oggetto - il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti, e la necessaria realizzazione di una pluralità di edifici. L'amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottiz

17/11/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Imposta di registro - Lottizzazione

17/11/2008 

2008-11-IMPOSTA REGISTRO-LOTTIZZAZIONE

25/07/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Vendita area lottizzata

25/07/2008 

2008-07-PLUSVALENZA-VENDITA AREA LOTTIZZATA

01/01/2008 

Sono tali le aree che, in base agli strumenti urbanistici generali vigenti (Piano Regolatore, Piano di Fabbricazione) o ai loro piani attuativi (Piano Pluriennale di Attuazione - PPA; Piano di Inquadramento Operativo - PIO; Piano di Lottizzazione - PL), risultino sfruttabili agli effetti edificatori, anche quando tali strumenti ne prevedano l'esproprio.In ogni caso, l'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale definit

04/07/2006 

E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito). Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, ev

18/12/2004 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - agevolazioni fiscali - immobili - co-lottizzazione

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