24/03/2010
Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni (art. 85, primo comma, Cost.) ed è rieleggibile. Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. A conclusione del suo mandato, il Presidente della Repubblica entra a far parte del Senato come senatore a vita (art. 59, primo comma, Cost.). Il Presidente del Consiglio può subentrare quale supplente al Presi