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24/03/2019 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Immobile in comproprietà tra coniugi venduto da uno solo di essi

23/01/2018 - Articolo del notaio

IMPOSTA DI REGISTRO - Accordi in sede di separazione e divorzio

12/07/2017 - Articolo del notaio

UNIONI CIVILI & CONVIVENZA - I diversi tipi di convivenza e la loro regolamentazione

25/04/2016 

Unioni civili e convivenze regolamentate

08/02/2016 

La disciplina in tema di patto di famiglia prevede espressamente che all’atto negoziale prendano parte <<l’ imprenditore>>, i discendenti ai quali egli intende trasferire l’azienda di famiglia (o le partecipazioni che la rappresentino) e <<anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’ imprenditore>>. Vediamo dunque nel dettaglio chi sono i protagonisti del patto di famiglia.a) L’imprenditor

11/08/2015 

La successione internazionale

07/08/2015 - Articolo del notaio

EREDITA' - Successione internazionale

04/02/2014 - Articolo del notaio

FAMIGLIA - Separazione dei coniugi e prima casa

29/10/2013 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Azienda donata

24/10/2011 - Articolo del notaio

19/12/2010 

Una volta stabilite le aliquote, da applicare all'atto di trust, occorre determinare la base imponibile cui quelle aliquote vanno applicate. A questo riguardo, va sottolineato che ci sono casi in cui si hanno notevoli vantaggi: ad esempio, gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili) sono tassati sulla base del loro valore catastale (al quale peraltro occorre applicare, oltre che l’imposta di donazione, anche le imposte ipotecaria e catastale, complessivamente dovute con l’aliquota de

10/08/2010 

Si ipotizza che il defunto lasci il coniuge e tre figli. Non c’è testamento. Si ipotizza altresì in 150 il valore del patrimonio (cosiddetto relictum) lasciato alla sua morte e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo dei tre figli predetti). Per il calcolo della legittima occorre: a) formare la cosiddetta “massa fittizia” (150 + 120 = 270); b) stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari” (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai fi

09/12/2007 

Non sempre una persona può esprimere direttamente la propria volontà: ad esempio perché si trova all'estero, o comun-que distante dal posto in cui si dovrebbe concludere un determinato atto o contratto. In questi casi, si può fare ricorso ad una procura, cioè ad un documento che dà ad una persona il potere di compiere un atto materiale o legale al posto di un'altra. Ad esempio, se il marito si trova all'estero e si deve concludere con urgenza un atto di acquisto della casa, il marito - prima di

19/09/2007 - Articolo del notaio

EREDITA' - Successione testamentaria (Caso Pavarotti) (1)

10/02/2007 

Il trust trova un’efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni (si pensi all’appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”. T

04/07/2006 

Azione di restituzione: se il legittimario, una volta vittoriosamente esperita l’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione o per testamento ha ricevuto l’attribuzione di beni di valore superiore alla quota disponibile (cioè qualora questi non abbia “sostanze”, ad esempio denaro, sufficienti per soddisfare quanto dovuto al legittimario), il legittimario può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne appunto la “restituzione”. Cost

04/07/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

01/07/2006 

Per avvalersi dei benefici “prima casa”, l’acquirente deve dichiarare <<di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge>> con le agevolazioni “prima casa”. Per valutare la portata della norma in questione, vediamo questo esempio: Caio e Tizia sono coniugi in separazione dei

30/03/2006 

IL PATTO DI FAMIGLIA 1. IntroduzioneCon l’introduzione nel nostro ordinamento del “patto di famiglia”, istituto da tempo atteso e caldeggiato, la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall’impresa e/o caratterizzata da una predominante dimensione mobiliare, può essere oggi programmata con lungimiranza.Per lungo (forse troppo) tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis causa sono rimaste del tutto indifferent

14/03/2006 

Un altro via libera giudiziale per un trust, questa volta finalizzato a esigenze familiari: il Tribunale di Milano ha infatti omologato l'8 marzo 2005 una separazione fra coniugi nel cui ambito è stata appunto convenuta l'istituzione di un trust con il fine di "garantire" alla figlia (ora minorenne) dei coniugi che si sono separati di ottenere la piena proprietà di un'abitazione al compimento del suo trentesimo anno di età. Dopo che il Tribunale di Parma ha omologato (decisione del 3 marzo 2

03/03/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

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